Alberi da frutto periti: sostituzione obbligata - Art. 991
Gli alberi da frutto che muoiono, vengono sradicati o spezzati per incidente diventano dell'usufruttuario, che deve però sostituirli.
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa e di percepirne i frutti (art. 981). Per gli alberi da frutto, se questi muoiono, vengono sradicati o spezzati per un evento accidentale, essi diventano di proprietà dell'usufruttuario. Tuttavia, l'usufruttuario è obbligato a sostituirli con altri alberi. La norma riguarda solo gli alberi da frutto; per gli alberi di alto fusto vale una regola diversa (art. 990).
Quando si applica
- Un albero di mele nell'orto di una casa in usufrutto viene sradicato da una tempesta: l'usufruttuario ne diventa proprietario e deve piantarne uno nuovo.
- Un pero si secca per malattia: l'usufruttuario lo deve sostituire.
- Un ciliegio viene spezzato dal vento: l'usufruttuario prende il legno e deve piantare un altro albero.
- Un albero di fichi viene danneggiato da un fulmine: l'usufruttuario lo sostituisce.
- Un albero di arance muore per gelata: l'usufruttuario deve rimpiazzarlo.
Cosa questo articolo non dice
- Se l'albero viene tagliato volontariamente dall'usufruttuario (non è un accidente; la materia è diversa, vedi artt. 989 e 990).
- Se l'albero non è fruttifero ma di alto fusto (regolato dall'art. 990).
- Se l'usufruttuario non vuole sostituire l'albero perito: non può trattenerlo senza sostituzione.
- Se il nudo proprietario vuole trattenere l'albero perito: non può, perché diventa proprietà dell'usufruttuario.
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