Art. 1002 Codice Civile

Inventario e garanzia nell'usufrutto: Art. 1002

Prima di prendere possesso dei beni, l'usufruttuario deve redigere l'inventario a sue spese e prestare idonea garanzia, salvo le dispense previste.

Testo ufficiale Art. 1002 Codice Civile — Italia

L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia. L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Prima di poter prendere possesso dei beni oggetto di usufrutto, chi riceve l'usufrutto deve adempiere a due obblighi preliminari: redigere l'inventario dei beni a proprie spese, dopo averne dato previo avviso al proprietario, e prestare un'idonea garanzia per la conservazione e la restituzione dei beni stessi. I beni vengono ricevuti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna.

L'obbligo dell'inventario o della garanzia può venire meno in casi specifici. Se l'usufruttuario è dispensato dall'inventario, il proprietario può comunque esigerlo sostenendone i costi. La garanzia non è richiesta ai genitori con usufrutto legale sui beni dei figli minori, né al venditore o donante che si riservano l'usufrutto. Tuttavia, se questi ultimi cedono il proprio usufrutto a un terzo, il nuovo usufruttuario è tenuto a prestare la garanzia.

Quando si applica

  • Chi riceve un immobile in usufrutto e deve avvisare il nudo proprietario prima di redigere l'inventario degli arredi a proprie spese.
  • Un donante che si riserva l'usufrutto di una casa e non deve prestare garanzia, ma cede poi l'usufrutto a un terzo che diventa obbligato a prestarla.
  • Il proprietario di un bene che, nonostante l'usufruttuario sia stato dispensato dall'inventario, decide di farlo redigere pagandolo di tasca propria.
  • Un usufruttuario a cui viene negato l'immissione nel possesso dell'immobile fino all'avvenuta prestazione della garanzia.

Cosa questo articolo non dice

  • Le conseguenze concrete o la gestione dei beni se l'usufruttuario non presta la garanzia, regolate dall'art. 1003.
  • La ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria tra proprietario e usufruttuario, disciplinate dagli articoli 1004 e 1005.
  • L'obbligo finale di restituzione dei beni e il criterio di diligenza richiesto durante la gestione, previsti dall'art. 1001.

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