Spese a carico dell'usufruttuario - Art. 1004
L'usufruttuario paga le spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria. Le riparazioni straordinarie per sua negligenza sono a suo carico.
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che l'usufruttuario deve pagare le spese ordinarie per la custodia, l'amministrazione e la manutenzione del bene. Per "manutenzione ordinaria" si intendono gli interventi periodici e prevedibili, come la pulizia, la tinteggiatura o la sostituzione di piccole parti. Le spese di amministrazione includono, ad esempio, le quote condominiali ordinarie.
Se l'usufruttuario non effettua la manutenzione ordinaria e ciò provoca un danno che richiede una riparazione straordinaria (come la sostituzione del tetto dopo un'infiltrazione dovuta a grondaie intasate), anche quella riparazione straordinaria è a suo carico. Le riparazioni straordinarie non causate dalla sua negligenza restano invece a carico del proprietario, salvo diversa disposizione.
Quando si applica
- L'usufruttuario paga la tinteggiatura periodica delle pareti dell'appartamento.
- L'usufruttuario paga la sostituzione di una guarnizione del rubinetto che perde.
- Se l'usufruttuario trascura di pulire le grondaie e ciò causa un'infiltrazione che danneggia il tetto, la riparazione straordinaria del tetto è a suo carico.
- L'usufruttuario paga le spese condominiali ordinarie (pulizia scale, giardino, ecc.).
- L'usufruttuario paga la manutenzione annuale dell'impianto di riscaldamento.
Cosa questo articolo non dice
- Le riparazioni straordinarie non causate dall'inadempimento dell'usufruttuario (sono disciplinate dagli artt. 1005 e seguenti).
- Le imposte e gli altri pesi sul bene (sono regolati dagli artt. 1008 e 1009).
- Le spese per le liti relative all'usufrutto (sono coperte dall'art. 1013).
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