Art. 1005 Codice Civile

Riparazioni straordinarie: proprietario - Art. 1005

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario; l'usufruttuario deve corrispondere l'interesse sulle somme spese durante l'usufrutto.

Testo ufficiale Art. 1005 Codice Civile — Italia

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1005 del Codice Civile stabilisce che le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Tuttavia, l'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse sulle somme spese per tali riparazioni.

Per riparazioni straordinarie si intendono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento totale o parziale di tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L'obbligo di pagare l'interesse sussiste solo per la durata dell'usufrutto e si calcola sulle somme effettivamente spese dal proprietario. La legge non specifica il tasso di interesse né la periodicità del pagamento.

Quando si applica

  • Il tetto di una casa in usufrutto necessita di essere completamente rifatto: il proprietario paga, ma l'usufruttuario deve corrispondere l'interesse sulla spesa.
  • Una parete portante (muro maestro) presenta crepe che ne compromettono la stabilità: la riparazione è a carico del proprietario, con interesse a carico dell'usufruttuario.
  • Le scale condominiali di un edificio in usufrutto devono essere sostituite perché pericolanti: il proprietario sostiene il costo, l'usufruttuario paga l'interesse.
  • Un acquedotto privato che serve un fondo in usufrutto si rompe: la riparazione straordinaria è del proprietario, ma l'usufruttuario deve l'interesse.
  • Un muro di cinta crolla: rientra nelle riparazioni straordinarie, quindi stesso regime.

Cosa questo articolo non dice

  • Le riparazioni ordinarie (come verniciatura o manutenzione corrente) non sono disciplinate dall'art. 1005; sono invece a carico dell'usufruttuario ai sensi dell'art. 1004.
  • Il rimborso integrale delle spese straordinarie da parte dell'usufruttuario non è previsto: l'usufruttuario paga solo l'interesse, non il capitale.
  • La determinazione del tasso di interesse o la scadenza del pagamento non sono specificate dall'art. 1005; possono essere regolate da accordi o da altre norme.

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