Art. 1007 Codice Civile

Rovina parziale di edificio accessorio (Art. 1007)

Le regole sugli artt. 1005 e 1006 si applicano anche alla rovina parziale di un edificio accessorio per vetustà o caso fortuito (Art. 1007).

Testo ufficiale Art. 1007 Codice Civile — Italia

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1007 estende le disposizioni degli articoli 1005 e 1006 al caso di rovina che colpisce solo una parte dell'edificio accessorio necessario al fondo in usufrutto. Per 'edificio accessorio necessario' si intende una costruzione indispensabile per l'uso normale del fondo, come una stalla, un magazzino o un deposito, non un'abitazione principale.

La rovina deve essere causata da vetustà (invecchiamento naturale) o da caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile, come una tempesta). Se la rovina è parziale, si applicano le stesse regole previste per le riparazioni straordinarie dell'edificio principale: l'usufruttuario è tenuto a eseguirle? Il proprietario può rifiutarsi? Art. 1005 e 1006 danno la risposta, e l'art. 1007 le richiama per questo caso specifico.

In pratica, questo articolo colma una lacuna: senza di esso, la normativa sulle riparazioni straordinarie si applicherebbe solo al crollo totale dell'edificio accessorio, ma la legge vuole che anche un crollo parziale sia trattato allo stesso modo.

Quando si applica

  • Il tetto di un fienile, necessario per l'attività agricola del fondo, crolla parzialmente a causa di una tempesta (caso fortuito).
  • Un muro portante di un deposito attrezzi, essenziale per la custodia dei raccolti, si sbriciola per la vecchiaia (vetustà).
  • Parte della veranda di una casa colonica, usata come ricovero per animali, rovina per un fulmine.
  • Il solaio di un magazzino adiacente alla casa in usufrutto sprofonda parzialmente a causa di un terremoto.

Cosa questo articolo non dice

  • Il crollo totale dell'edificio principale: è regolato direttamente dagli artt. 1005 e 1006, non serve l'art. 1007.
  • La rovina di un edificio accessorio non necessario per il fondo (es. una rimessa per hobby): l'art. 1007 non si applica, perché richiede che l'edificio sia 'accessorio necessario'.
  • Danni causati intenzionalmente o per colpa grave dell'usufruttuario: l'art. 1007 copre solo vetustà o caso fortuito, non la responsabilità dell'usufruttuario (che è disciplinata altrove).
  • La rovina parziale di un edificio che non è accessorio ma parte integrante della costruzione principale: in tal caso si applicano direttamente gli artt. 1005 e 1006.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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