Art. 1011 Codice Civile

Ritenzione per somme anticipate - Art. 1011 Codice Civile

L'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni posseduti fino a concorrenza delle somme anticipate, nei casi degli artt. 1009 e 1010.

Testo ufficiale Art. 1011 Codice Civile — Italia

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1011 riconosce all'usufruttuario un diritto di ritenzione. Significa che, se il proprietario non gli restituisce le somme che l'usufruttuario ha anticipato per le imposte o per i pesi sull'eredità, l'usufruttuario può trattenere i beni di cui ha il possesso fino a quando non riceve quanto gli spetta.

Il diritto scatta solo nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 1009 (imposte e altri pesi a carico del proprietario) e dal secondo comma dell'articolo 1010 (passività gravanti sull'eredità in usufrutto). La ritenzione è limitata al valore delle somme dovute, non oltre.

Quando si applica

  • Il proprietario non rimborsa all'usufruttuario le imposte anticipate sulla cosa, e l'usufruttuario si rifiuta di restituire l'immobile.
  • L'usufruttuario ha pagato debiti ereditari che gravano sull'usufrutto, e il proprietario non lo ha rimborsato; l'usufruttuario trattiene i beni mobili in suo possesso.
  • L'usufruttuario ha anticipato somme per la riparazione straordinaria (art. 1005) ma il proprietario non paga: la ritenzione non opera, perché l'articolo 1011 si riferisce solo agli artt. 1009 e 1010.

Cosa questo articolo non dice

  • Il diritto di ritenzione per spese di riparazione straordinaria (art. 1005) – questo è regolato dall'articolo 1006.
  • Il diritto di ritenzione per miglioramenti apportati dall'usufruttuario – non è previsto da questo articolo.
  • La possibilità di trattenere beni diversi da quelli posseduti – la ritenzione è limitata ai beni in possesso dell'usufruttuario.

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