Ritenzione per somme anticipate - Art. 1011 Codice Civile
L'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni posseduti fino a concorrenza delle somme anticipate, nei casi degli artt. 1009 e 1010.
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1011 riconosce all'usufruttuario un diritto di ritenzione. Significa che, se il proprietario non gli restituisce le somme che l'usufruttuario ha anticipato per le imposte o per i pesi sull'eredità, l'usufruttuario può trattenere i beni di cui ha il possesso fino a quando non riceve quanto gli spetta.
Il diritto scatta solo nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 1009 (imposte e altri pesi a carico del proprietario) e dal secondo comma dell'articolo 1010 (passività gravanti sull'eredità in usufrutto). La ritenzione è limitata al valore delle somme dovute, non oltre.
Quando si applica
- Il proprietario non rimborsa all'usufruttuario le imposte anticipate sulla cosa, e l'usufruttuario si rifiuta di restituire l'immobile.
- L'usufruttuario ha pagato debiti ereditari che gravano sull'usufrutto, e il proprietario non lo ha rimborsato; l'usufruttuario trattiene i beni mobili in suo possesso.
- L'usufruttuario ha anticipato somme per la riparazione straordinaria (art. 1005) ma il proprietario non paga: la ritenzione non opera, perché l'articolo 1011 si riferisce solo agli artt. 1009 e 1010.
Cosa questo articolo non dice
- Il diritto di ritenzione per spese di riparazione straordinaria (art. 1005) – questo è regolato dall'articolo 1006.
- Il diritto di ritenzione per miglioramenti apportati dall'usufruttuario – non è previsto da questo articolo.
- La possibilità di trattenere beni diversi da quelli posseduti – la ritenzione è limitata ai beni in possesso dell'usufruttuario.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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