Art. 1010 Codice Civile

Debiti e legati nell'eredità in usufrutto - Art. 1010

Chi ha l'usufrutto dell'eredità paga gli interessi dei debiti. Il capitale spetta al proprietario: se anticipato dall'usufruttuario va rimborsato alla fine.

Testo ufficiale Art. 1010 Codice Civile — Italia

L'usufruttuario di un'eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, è in facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto. Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo ripartisce il carico finanziario dei debiti e dei legati dell'eredità tra chi possiede l'usufrutto (ossia chi ha il diritto di godere dei beni ereditati) e il nudo proprietario.

Gli interessi sulle somme dovute e le annualità dei debiti o dei legati gravano interamente sull'usufruttuario per tutta la durata dell'usufrutto. Per quanto riguarda il capitale dei debiti, la legge attribuisce all'usufruttuario la facoltà di anticipare l'importo necessario: se sceglie di farlo, ha diritto al rimborso della somma capitale intera, senza interessi, al momento dell'estinzione dell'usufrutto.

Se l'usufruttuario rifiuta o non è in grado di anticipare il capitale, il nudo proprietario può estinguere il debito pretendendo dall'usufruttuario gli interessi maturati durante il periodo d'usufrutto, oppure può vendere una quota dei beni ereditati per coprire il debito. Tale vendita richiede un accordo tra usufruttuario e proprietario o l'intervento del giudice. Le azioni d'espropriazione forzata promosse dai creditori devono essere rivolte contemporaneamente contro entrambe le parti.

Quando si applica

  • Un erede riceve l'usufrutto di un patrimonio immobiliare su cui grava un mutuo del defunto e deve versare la quota relativa agli interessi delle rate.
  • L'usufruttuario sceglie di anticipare il saldo del capitale di un debito ereditario per evitare il pignoramento e chiede la restituzione della somma al proprietario al termine dell'usufrutto.
  • Il nudo proprietario decide di vendere un immobile dell'eredità, previo accordo con l'usufruttuario, per liquidare un legato in denaro disposto dal defunto.
  • Un creditore del defunto avvia un'espropriazione forzata ed è tenuto a notificare l'atto sia al nudo proprietario sia all'usufruttuario dei beni.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione delle spese per le riparazioni ordinarie e la custodia dei beni ereditati (disciplinata dall'Art. 1004).
  • La gestione e il pagamento delle riparazioni straordinarie sugli immobili (disciplinata dall'Art. 1005).
  • Il carico delle imposte e dei pesi fiscali sui beni in usufrutto (disciplinato dagli Artt. 1008 e 1009).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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