Art. 1016 Codice Civile

L'usufrutto prosegue su ciò che rimane: Art. 1016

Se una parte del bene in usufrutto va distrutta, l'usufrutto non si estingue ma prosegue sulla parte che rimane integra, ai sensi dell'Art. 1016 c.c.

Testo ufficiale Art. 1016 Codice Civile — Italia

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una parte soltanto del bene soggetto a usufrutto va distrutta o perisce, il diritto di usufrutto non si estingue del tutto. L'usufruttuario continua a esercitare il proprio diritto di godimento sulla porzione della cosa che è sopravvissuta.

Il perimento parziale riduce l'oggetto del diritto, che si concentra esclusivamente su quanto rimane intatto della cosa originaria.

Quando si applica

  • Un incendio distrugge uno dei fabbricati compresi in un fondo in usufrutto, lasciando intatti i terreni agricoli
  • Una frana travolge una porzione di un terreno dato in usufrutto, mentre la parte restante rimane inutilizzata e fruibile
  • Un evento naturale distrugge un'ala di un immobile in usufrutto, lasciando agibile il resto della struttura

Cosa questo articolo non dice

  • La distruzione totale del bene in usufrutto, disciplinata dall'articolo 1014
  • Il perimento della cosa causato da colpa o dolo di terzi, regolato dall'articolo 1017
  • Il perimento specifico di un edificio, disciplinato dall'articolo 1018
  • I deterioramenti causati da abusi dell'usufruttuario, previsti dall'articolo 1015

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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