Art. 1018 Codice Civile

Perimento dell'edificio in usufrutto - Art. 1018

Se l'edificio perisce, l'usufruttuario gode dell'area e dei materiali. Se l'usufrutto è solo sull'edificio, il proprietario che ricostruisce paga interessi.

Testo ufficiale Art. 1018 Codice Civile — Italia

Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali. La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1018 del Codice Civile regola il destino dell'usufrutto quando l'edificio su cui insiste viene distrutto. L'usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui senza alterarne la sostanza. Se l'edificio fa parte di un fondo (terreno) su cui grava l'usufrutto, l'usufruttuario conserva il diritto di utilizzare l'area e i materiali recuperati.

La regola cambia se l'usufrutto è stato costituito soltanto sull'edificio, senza il terreno. In questo caso, il proprietario del terreno, se intende ricostruire un nuovo edificio, può occupare l'area e usare i materiali. Tuttavia, deve pagare all'usufruttuario, per tutta la durata dell'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali. Se il proprietario non ricostruisce, l'usufruttuario continua a godere dell'area e dei materiali.

Quando si applica

  • Una casa su un terreno soggetto a usufrutto viene distrutta da un incendio; l'usufruttuario può continuare a usare il terreno e i materiali recuperati.
  • Una persona ha l'usufrutto solo su un appartamento in un condominio; il palazzo crolla per un terremoto; l'usufruttuario ha diritto di usare l'area e i materiali dell'appartamento distrutto.
  • Il proprietario del terreno, dopo la distruzione di un edificio di cui l'usufruttuario aveva solo l'usufrutto, decide di costruire un nuovo edificio; può farlo, ma deve pagare gli interessi sul valore dell'area e dei materiali all'usufruttuario.
  • L'usufruttuario raccoglie i materiali dell'edificio distrutto per costruire una piccola struttura sull'area, senza chiedere permesso al proprietario.
  • Il proprietario non intende ricostruire; l'usufruttuario continua a godere dell'area vuota come spazio aperto.

Cosa questo articolo non dice

  • La distruzione parziale dell'edificio (ad esempio, solo un muro crolla) – disciplinata dall'articolo 1016 Codice Civile.
  • La distruzione causata da colpa o dolo di terzi – disciplinata dall'articolo 1017 Codice Civile.
  • Il caso in cui l'edificio era assicurato dall'usufruttuario e l'assicurazione indennizza – disciplinato dall'articolo 1019 Codice Civile.
  • La requisizione o espropriazione dell'edificio – disciplinata dall'articolo 1020 Codice Civile.

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