Perimento dell'edificio in usufrutto - Art. 1018
Se l'edificio perisce, l'usufruttuario gode dell'area e dei materiali. Se l'usufrutto è solo sull'edificio, il proprietario che ricostruisce paga interessi.
Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali. La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1018 del Codice Civile regola il destino dell'usufrutto quando l'edificio su cui insiste viene distrutto. L'usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui senza alterarne la sostanza. Se l'edificio fa parte di un fondo (terreno) su cui grava l'usufrutto, l'usufruttuario conserva il diritto di utilizzare l'area e i materiali recuperati.
La regola cambia se l'usufrutto è stato costituito soltanto sull'edificio, senza il terreno. In questo caso, il proprietario del terreno, se intende ricostruire un nuovo edificio, può occupare l'area e usare i materiali. Tuttavia, deve pagare all'usufruttuario, per tutta la durata dell'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali. Se il proprietario non ricostruisce, l'usufruttuario continua a godere dell'area e dei materiali.
Quando si applica
- Una casa su un terreno soggetto a usufrutto viene distrutta da un incendio; l'usufruttuario può continuare a usare il terreno e i materiali recuperati.
- Una persona ha l'usufrutto solo su un appartamento in un condominio; il palazzo crolla per un terremoto; l'usufruttuario ha diritto di usare l'area e i materiali dell'appartamento distrutto.
- Il proprietario del terreno, dopo la distruzione di un edificio di cui l'usufruttuario aveva solo l'usufrutto, decide di costruire un nuovo edificio; può farlo, ma deve pagare gli interessi sul valore dell'area e dei materiali all'usufruttuario.
- L'usufruttuario raccoglie i materiali dell'edificio distrutto per costruire una piccola struttura sull'area, senza chiedere permesso al proprietario.
- Il proprietario non intende ricostruire; l'usufruttuario continua a godere dell'area vuota come spazio aperto.
Cosa questo articolo non dice
- La distruzione parziale dell'edificio (ad esempio, solo un muro crolla) – disciplinata dall'articolo 1016 Codice Civile.
- La distruzione causata da colpa o dolo di terzi – disciplinata dall'articolo 1017 Codice Civile.
- Il caso in cui l'edificio era assicurato dall'usufruttuario e l'assicurazione indennizza – disciplinato dall'articolo 1019 Codice Civile.
- La requisizione o espropriazione dell'edificio – disciplinata dall'articolo 1020 Codice Civile.
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