Art. 1015 Codice Civile

Cessazione dell'usufrutto per abuso - Art. 1015

Art. 1015 c.c.: cessazione usufrutto per abuso; rimedi del giudice: garanzia, locazione, amministrazione o consegna al proprietario con pagamento annuale.

Testo ufficiale Art. 1015 Codice Civile — Italia

L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata. I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'usufruttuario ha il diritto di usare e godere della cosa altrui, ma non può abusarne. Se aliena i beni, li deteriora o non esegue le riparazioni ordinarie causandone il perimento, l'usufrutto può essere fatto cessare dal giudice.

Il giudice ha diversi rimedi: può ordinare all'usufruttuario di prestare una garanzia, anche se originariamente esente, oppure disporre la locazione o l'amministrazione dei beni a spese dell'usufruttuario, o ancora consegnare i beni al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente una somma all'usufruttuario.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare i loro diritti, offrendo il risarcimento dei danni e prestando garanzia per l'avvenire.

Quando si applica

  • L'usufruttuario vende un immobile oggetto di usufrutto.
  • L'usufruttuario danneggia intenzionalmente il mobilio o gli arredi.
  • L'usufruttuario non effettua le riparazioni ordinarie al tetto, causando infiltrazioni e crolli.
  • L'usufruttuario abbandona il fondo e non lo coltiva, lasciandolo incolto e deteriorare.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i danni causati da terzi al bene in usufrutto (art. 1017).
  • Non si applica se il perimento è dovuto a caso fortuito o forza maggiore (art. 1014, 1016).
  • Non disciplina la semplice inadempienza nel pagamento delle imposte (art. 1008, 1009).
  • Non regola la restituzione dei beni alla scadenza dell'usufrutto (art. 1014).

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