Art. 1026 Codice Civile

Estensione regole usufrutto a uso e abitazione Art. 1026

L'articolo 1026 stabilisce che le norme previste per l'usufrutto valgono anche per i diritti di uso e abitazione, purché risultino compatibili.

Testo ufficiale Art. 1026 Codice Civile — Italia

Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma funziona come un rinvio generale. Invece di ripetere per l'uso e per l'abitazione tutte le regole scritte per l'usufrutto, la legge stabilisce che le norme sull'usufrutto si applicano direttamente anche a questi diritti minori.

L'applicazione non è tuttavia automatica né integrale. La legge inserisce il limite della compatibilità: le regole dell'usufrutto valgono solo se non contrastano con la natura specifica dell'uso o dell'abitazione, che sono diritti strettamente personali e circoscritti ai bisogni del titolare e della sua famiglia.

Di conseguenza, aspetti come il perimento della cosa, la disciplina dei miglioramenti o le spese di manutenzione seguono la disciplina dell'usufrutto, a meno che non intervenga una norma specifica sui diritti d'uso o d'abitazione a disporre diversamente.

Quando si applica

  • Deterioramento o distruzione parziale dell'immobile in cui vive chi ha il diritto di abitazione.
  • Ripartizione delle spese di riparazione straordinaria tra proprietario dell'immobile e titolare del diritto d'uso.
  • Abusi commessi da chi ha il diritto d'uso o di abitazione che danneggiano gravemente la proprietà.
  • Estinzione del diritto di abitazione per il perimento totale del fabbricato.

Cosa questo articolo non dice

  • Cessione del diritto di abitazione o di uso a terzi, vietata espressamente dall'articolo 1024.
  • Locazione o affitto della casa a terzi da parte di chi ha il solo diritto di abitazione.
  • Estensione del diritto d'uso a vantaggio di persone estranee al nucleo familiare definito dall'articolo 1023.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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