Art. 1069 Codice Civile

Opere per la conservazione della servitù: Art. 1069

Il proprietario del fondo dominante paga le opere per conservare la servitù con il minor incomodo. Se ne giova anche il fondo servente, le spese si dividono.

Testo ufficiale Art. 1069 Codice Civile — Italia

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina la realizzazione dei lavori necessari per mantenere in buono stato una servitù. Il proprietario del fondo dominante, ossia chi trae utilità dal diritto sul terreno altrui, deve farsi carico delle spese per l'esecuzione di tali opere, salvo che titoli o norme stabiliscano diversamente.

Durante l'esecuzione dei lavori, chi li realizza deve scegliere tempi e modalità che causino il minor disagio possibile al proprietario del fondo servente, cioè al titolare del terreno gravato dal passaggio o dal diritto.

Qualora le opere realizzate portino un vantaggio concreto anche al fondo servente, le spese non restano interamente a carico di chi le ha eseguite, ma vengono ripartite tra le parti in proporzione ai rispettivi benefici ottenuti.

Quando si applica

  • Riparazione di una strada vicinale eseguita dal proprietario del fondo dominante per consentire il passaggio.
  • Manutenzione di una condotta idrica che attraversa il terreno servente e fornisce acqua a entrambe le proprietà.
  • Pianificazione dei lavori di sistemazione di un viale d'accesso negli orari di minor disturbo per il vicino.

Cosa questo articolo non dice

  • Rinuncia al fondo servente da parte del proprietario per esonerarsi dalle spese (regolata dall'articolo 1070).
  • Spostamento dell'esercizio della servitù in un luogo differente (regolato dall'articolo 1068).
  • Divieto generale di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù (regolato dall'articolo 1067).

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