Art. 1068 Codice Civile

Spostamento della servitù in luogo diverso - Art. 1068

L'art. 1068 c.c. vieta di spostare la servitù, salvo che l'esercizio sia gravoso o impedisca lavori, offrendo un luogo egualmente comodo al dominante.

Testo ufficiale Art. 1068 Codice Civile — Italia

Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In tema di servitù, il terreno che subisce il peso è definito fondo servente, mentre quello che ne trae utilità è il fondo dominante. La regola generale stabilisce che il proprietario del fondo servente non può spostare l'esercizio della servitù in un luogo diverso rispetto a quello concordato o stabilito in origine.

Tuttavia, lo spostamento è consentito se la posizione originaria è diventata troppo gravosa per il fondo servente o se impedisce di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti. In tali ipotesi, il proprietario del fondo servente ha il diritto di offrire un tracciato alternativo, a condizione che risulti egualmente comodo per il proprietario del fondo dominante, il quale non può opporre rifiuto.

Allo stesso modo, il proprietario del fondo dominante può domandare lo spostamento se dimostra che la nuova collocazione gli apporta un notevole vantaggio e non provoca alcun danno al fondo servente. Il giudice può altresì disporre il trasferimento della servitù su un diverso terreno del medesimo proprietario o di un terzo accondiscendente, purché l'esercizio rimanga ugualmente agevole.

Quando si applica

  • Il proprietario del terreno su cui passa un vialetto deve eseguire interventi edilizi sulla propria abitazione e offre al vicino un percorso alternativo e altrettanto comodo.
  • Chi sfrutta una servitù di passaggio chiede di modificarne il tracciato per collegare meglio la propria strada privata, dimostrando che ciò non reca alcun danno al vicino.
  • Il proprietario del fondo servente chiede al giudice di trasferire il passaggio su una parcella adiacente di sua proprietà o appartenente a un terzo che ha espresso il proprio consenso.

Cosa questo articolo non dice

  • L'estinzione totale della servitù per prescrizione o per mancanza di utilità, disciplinata dagli articoli 1073 e 1074.
  • Il divieto generico di aggravare o ridurre l'esercizio della servitù senza modificarne la sede, regolato dall'articolo 1067.
  • La ripartizione delle spese per le opere e le costruzioni necessarie sul fondo servente, prevista dall'articolo 1069.

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