Divieto di aggravare o diminuire servitù - Art. 1067
Art. 1067: divieto di aggravare o diminuire la servitù. Il dominante non può innovare; il servente non può compiere atti che diminuiscano l'esercizio.
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1067 impone due divieti reciproci. Il proprietario del fondo che beneficia della servitù (fondo dominante) non può fare innovazioni che rendano più pesante la condizione dell'altro fondo (fondo servente). Il proprietario del fondo servente, a sua volta, non può compiere atti che riducano l'esercizio della servitù o lo rendano più scomodo.
Questi divieti tutelano l'equilibrio stabilito al momento della costituzione della servitù. Le parti non possono unilateralmente alterare le condizioni di esercizio. La servitù deve rimanere conforme al titolo o al possesso che l'ha generata.
Le innovazioni vietate sono quelle che aggravano oggettivamente il peso, non qualsiasi modifica. Allo stesso modo, il servente non può impedire o ostacolare l'uso, ma può comunque svolgere attività lecite sul proprio fondo, purché non interferiscano con la servitù.
Quando si applica
- Il proprietario del fondo dominante amplia una strada di passaggio già esistente, rendendola più larga e quindi più gravosa per il fondo servente.
- Il proprietario del fondo servente costruisce un muro che blocca parzialmente l'accesso al fondo dominante.
- Il proprietario del fondo dominante installa una nuova conduttura più grande di quella originaria, aumentando il carico sul fondo servente.
- Il proprietario del fondo servente pianta alberi che col tempo ostruiscono il passaggio.
- Il proprietario del fondo dominante utilizza la servitù di passaggio per veicoli pesanti quando originariamente era solo pedonale.
Cosa questo articolo non dice
- La modifica unilaterale del tracciato della servitù (regolata dall'art. 1068).
- La richiesta di risarcimento danni per violazione della servitù (non prevista da questo articolo, ma da norme generali).
- La possibilità di estinguere la servitù per abuso (regolata dagli artt. 1073 e 1074).
- La disciplina delle opere sul fondo servente (regolata dall'art. 1069).
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