Videosorveglianza su parti comuni - Art. 1122-ter
L'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio richiede la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136.
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1122-ter stabilisce che l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio (ad esempio scale, cortili, corridoi) è approvata dall'assemblea condominiale con la maggioranza del secondo comma dell'articolo 1136.
Questa disposizione costituisce una regola specifica per le telecamere di sorveglianza sulle parti comuni, distinta dalle norme generali sulle innovazioni o sulle opere individuali.
Quando si applica
- Un condominio decide di installare telecamere nel cortile comune per prevenire furti.
- L'assemblea approva l'installazione di videocitofoni con telecamera all'ingresso condominiale.
- I condomini deliberano di posizionare telecamere nei corridoi del piano terra per sicurezza.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda l'installazione di telecamere all'interno delle abitazioni private, che è regolata da altre norme.
- Non disciplina la conservazione e l'uso delle registrazioni, soggette alla normativa sulla privacy.
- Non si applica a impianti di videosorveglianza già esistenti prima della delibera, salvo modifiche successive.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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