Impianti non centralizzati e rinnovabili (Art. 1122-bis)
Art. 1122-bis: installazione antenne TV non centralizzate e rinnovabili su parti comuni; minor pregiudizio e decoro; assemblea può imporre modalità.
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo regola l'installazione di antenne TV e satellitari non centralizzate, nonché di impianti per energia da fonti rinnovabili (come pannelli solari) in condominio. Tali impianti possono essere posti su parti comuni (es. lastrico solare) o su unità individuali, ma devono causare il minor danno possibile alle parti comuni e rispettare il decoro architettonico dell'edificio.
Se per l'installazione servono modifiche alle parti comuni, l'interessato deve comunicarlo all'amministratore indicando cosa e come vuole fare. L'assemblea condominiale, con la maggioranza prevista dall'art. 1136 quinto comma, può prescrivere modalità alternative o chiedere una garanzia per eventuali danni. Inoltre, deve essere consentito l'accesso alle unità individuali per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
Gli impianti destinati a singole unità abitative non necessitano di autorizzazione assembleare. L'articolo non disciplina invece gli impianti centralizzati di ricezione radiotelevisiva, che seguono altre norme.
Quando si applica
- Un condomino installa un'antenna satellitare sul tetto comune per ricevere canali esteri.
- Un proprietario vuole posizionare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare condominiale.
- L'assemblea obbliga un condomino a spostare l'antenna in un punto meno visibile per preservare il decoro.
- Un vicino rifiuta di far accedere l'installatore al suo appartamento per il passaggio dei cavi.
- L'amministratore riceve la comunicazione di un condomino che intende forare il muro portante per un impianto solare.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola l'installazione di antenne centralizzate (es. antenna condominiale unica), che segue altre disposizioni.
- Non si applica agli impianti di condizionamento d'aria o caldaie individuali.
- Non vieta all'assemblea di rifiutare completamente un impianto, ma solo di imporre modalità alternative o cautele.
- Non disciplina la ripartizione dei costi di installazione tra condomini (vedi art. 1123).
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