Interversione del possesso, Art. 1164
Art. 1164: chi possiede un diritto reale su cosa altrui non usucapisce la proprietà se il titolo non muta per terzo o opposizione. Tempo decorre dal mutamento.
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda chi ha il possesso di un bene altrui esercitando un diritto reale (ad esempio usufrutto, servitù, superficie). Costui non può diventare proprietario del bene per usucapione (cioè per averlo posseduto a lungo) a meno che la base giuridica del suo possesso (il titolo) non cambi.
Il cambiamento può avvenire in due modi: per causa proveniente da un terzo (ad esempio il proprietario vende il bene a un terzo, che poi lo trasferisce al possessore) oppure per opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario (ad esempio una dichiarazione formale di voler possedere come proprietario). Solo da quel momento inizia a decorrere il tempo necessario per l'usucapione.
Quando si applica
- Un usufruttuario abita una casa di proprietà altrui per trent'anni. Non ne diventa proprietario per usucapione a meno che il proprietario non venda la casa a un terzo che la trasferisca all'usufruttuario, o l'usufruttuario non faccia opposizione.
- Un vicino esercita una servitù di passaggio su un fondo confinante. Anche se passa ogni giorno per decenni, non può usucapire la proprietà del fondo.
- Un superficiario costruisce un edificio sul suolo di un altro. Il suolo rimane di proprietà del titolare, salvo che il titolo non muti nelle forme previste.
- Il titolare di un diritto reale riceve dal proprietario una compravendita del bene: il nuovo titolo trasforma la sua posizione e inizia l'usucapione.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica al conduttore (affittuario) o al comodatario, che hanno diritti personali, non reali.
- Non impedisce a chi possiede senza alcun diritto reale (mero possessore) di usucapire il bene, se ne ricorrono i presupposti.
- Non disciplina l'interruzione dell'usucapione per perdita del possesso, che è regolata dall'art. 1167.
- Non fissa i termini di durata dell'usucapione, che variano a seconda del tipo di bene (artt. 1158-1162).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1164 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.