Art. 1158 Codice Civile

Venti anni di possesso continuato per usucapione Art. 1158

Per acquistare la proprietà di un immobile o diritti reali tramite usucapione servono venti anni di possesso continuato. Testo ufficiale e spiegazione.

Testo ufficiale Art. 1158 Codice Civile — Italia

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1158 dice una cosa sola: per gli immobili e per gli altri diritti reali di godimento su di essi (usufrutto, servitù, uso, abitazione, superficie) il termine è di venti anni di possesso continuato. Tutto il resto - che cosa conta come possesso, quando comincia a decorrere, quando si interrompe - sta negli articoli vicini, ed è lì che le vicende reali si decidono.

Il punto più frainteso è la differenza tra possesso e detenzione. L'art. 1140 definisce il possesso come il potere sulla cosa esercitato con un comportamento corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale: bisogna cioè comportarsi come il proprietario, non come qualcuno che sta lì perché gli è stato concesso. Chi usa un bene per contratto, per comodato o per semplice tolleranza del proprietario è un detentore, e i vent'anni non partono: serve un mutamento della detenzione in possesso nei modi dell'art. 1141. Contano inoltre l'art. 1163, che esclude l'usucapione finché il possesso è violento o clandestino, e l'art. 1167, secondo cui l'usucapione si interrompe se il possesso viene perduto per oltre un anno.

Da ultimo, l'usucapione non è un fatto che si registra da solo. Anche quando i presupposti ci sono, l'acquisto va accertato - normalmente con una sentenza, oppure con un accordo raggiunto in mediazione e trascritto - perché i registri immobiliari continuano altrimenti a indicare il vecchio proprietario. Se la storia del possesso è lunga e la documentazione frammentaria, la ricostruzione va fatta con un avvocato: è esattamente il tipo di questione che dipende dai fatti provabili.

Quando si applica

  • Una striscia di terreno oltre il confine catastale è stata recintata, coltivata o asfaltata da decenni da chi sta accanto.
  • Un passaggio o una stradina attraverso il fondo altrui viene usato da sempre, con opere visibili e permanenti.
  • La casa di famiglia è abitata da un solo erede da molti anni mentre gli altri non si sono mai fatti vivi.
  • Un garage, una rimessa o una tettoia sono stati costruiti in parte sul terreno del vicino e usati senza contestazioni.
  • Un fondo agricolo abbandonato dai proprietari viene lavorato stabilmente da un altro agricoltore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non basta usare un bene a lungo: se lo si usa con il permesso del proprietario, per contratto o per tolleranza, si è detentori e il termine dell'art. 1158 non comincia neppure a decorrere.
  • Non si applica alle servitù non apparenti: l'art. 1061 esclude che possano acquistarsi per usucapione quelle prive di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
  • Pagare le imposte o risultare intestatari al catasto non produce usucapione: il catasto non prova la proprietà e nessuna norma lo equipara al possesso.
  • Non opera automaticamente allo scadere dei vent'anni sul piano formale: senza un accertamento e la relativa trascrizione, il bene continua a risultare intestato a chi lo era prima.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Una stradina sterrata attraversa un fondo agricolo e viene usata da chi abita più in alto da almeno trent'anni: è stata inghiaiata, illuminata e mantenuta da loro. Il proprietario del fondo, che l'ha ereditato di recente, vorrebbe chiuderla.

Come si applica la norma

Per gli immobili e per i diritti reali di godimento il termine è di venti anni di possesso continuato. Il fatto su cui si gioca il caso non è il tempo, che qui abbonda, ma la natura di quell'uso: opere visibili e permanenti fatte proprie depongono per un possesso, mentre un passaggio concesso per cortesia e mai contestato resta tolleranza, e la tolleranza non fa decorrere nulla.

Come si sono accordate le parti

Le parti sottoscrivono un accordo che riconosce il passaggio con un tracciato definito e la manutenzione a carico di chi lo usa, lo fanno trascrivere e chiudono ogni pretesa ulteriore sul fondo.

Esempio illustrativo

Dopo la morte dei genitori, uno dei figli continua ad abitare la casa di famiglia, la mantiene, paga le imposte e la tratta come propria. Vent'anni dopo gli altri fratelli, che non si sono mai fatti vivi, chiedono la divisione.

Come si applica la norma

Vivere in un immobile ereditato non equivale a possederlo per sé: tra coeredi il godimento del bene comune è in linea di principio l'esercizio di un diritto che si ha già. Il fatto che sposta la situazione è se ci sia stato un mutamento manifesto e conosciuto, un comportamento che escludesse gli altri e non solo la loro assenza. E in ogni caso pagare imposte o risultare al catasto non produce da sé alcun acquisto.

Come si sono accordate le parti

I fratelli concordano una stima dell'immobile e un conguaglio a favore di chi ci ha abitato per le spese documentate di manutenzione, con acquisto della quota degli altri rateizzato in due anni.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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