Art. 1167 Codice Civile

Interruzione usucapione per perdita possesso - Art. 1167

L'usucapione si interrompe se il possessore perde il possesso per oltre un anno. L'interruzione è come non avvenuta se recupera il possesso con azione.

Testo ufficiale Art. 1167 Codice Civile — Italia

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'usucapione è il modo di acquistare la proprietà con il possesso continuato nel tempo. Questo articolo dice quando il periodo di possesso si azzera (interruzione).

L'interruzione scatta se il possessore perde il possesso (viene privato materialmente) e tale perdita dura più di un anno. Non basta una semplice molestia o una turbativa: occorre che il possesso venga effettivamente a mancare per oltre un anno.

Ma c'è un'eccezione importante: se il possessore, dopo aver perso il possesso, propone l'azione giudiziaria per recuperarlo (l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168) e riesce effettivamente a riottenere il possesso, allora l'interruzione si considera mai avvenuta. L'usucapione continua come se nulla fosse successo.

Quando si applica

  • Tizio possiede un fondo da dieci anni; un vicino lo caccia con la forza e Tizio non riesce a rientrare. Dopo tredici mesi l'usucapione si interrompe.
  • Caio subisce uno spoglio del suo appartamento, ma entro undici mesi ottiene dal giudice la reintegrazione e rientra. L'usucapione non si interrompe.
  • Sempronio perde il possesso di un terreno a causa di un'alluvione e non lo recupera. Dopo un anno e un giorno l'usucapione si interrompe, anche se l'alluvione non era colpa sua.
  • Un possessore di un fondo abbandona volontariamente il possesso per un anno e mezzo. L'usucapione si interrompe, ma l'abbandono volontario non è coperto da questo articolo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la semplice turbativa o molestia del possesso (come rumori o intrusioni senza perdita del possesso): queste sono regolate dall'art. 1170 (azione di manutenzione).
  • Non copre l'interruzione per atto di citazione o per riconoscimento del diritto altrui: l'art. 1165 rinvia alle norme sulla prescrizione per queste cause.
  • Non copre l'ipotesi in cui il possessore venga privato del possesso da un acquirente consapevole dello spoglio: l'art. 1169 disciplina la reintegrazione contro costui.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1167 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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