Art. 1163 Codice Civile

Inizio usucapione dopo violenza/clandestinità - Art. 1163

Il possesso violento o clandestino non giova per l'usucapione fino alla cessazione della violenza o clandestinità (Art. 1163).

Testo ufficiale Art. 1163 Codice Civile — Italia

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il possesso acquistato con violenza (ad esempio con la forza o minacce) o clandestinità (ad esempio di nascosto) non è idoneo a far decorrere il termine per l'usucapione. La legge richiede che il possesso sia pacifico e palese.

Il periodo di possesso violento o clandestino non conta. L'usucapione inizia solo dal momento in cui la violenza o la clandestinità cessano, cioè quando il possesso diviene non più contrastato o palese.

Quando si applica

  • Tizio occupa con violenza un appartamento vuoto; il tempo prima che il proprietario reagisca non conta per usucapione.
  • Caio ruba un'automobile e la tiene nascosta; il possesso clandestino non vale per usucapione fino a quando la nasconde.
  • Sempronio costruisce di notte un muro sul terreno del vicino; finché il vicino non se ne accorge, il possesso è clandestino.
  • Un erede si impossessa di beni ereditari con violenza contro gli altri eredi; fino a quando la violenza cessa, non decorre usucapione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina l'interruzione dell'usucapione per perdita del possesso (art. 1167).
  • Non si occupa della reintegrazione del possesso (art. 1168).
  • Non copre l'ipotesi di interversione del possesso (art. 1164).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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