Obbligo di liberazione delle garanzie - Art. 1200
Dopo il pagamento, il creditore è obbligato a consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali e da ogni altro vincolo. Art. 1200 cc.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il debitore ha pagato, il creditore deve permettere che i beni dati in garanzia (ad esempio ipoteca o pegno) vengano liberati.
La liberazione riguarda anche qualsiasi altro vincolo che limiti la disponibilità dei beni, come un patto di non alienare o un sequestro convenzionale.
L'obbligo sorge nel momento in cui il creditore riceve il pagamento, non prima.
Quando si applica
- Hai estinto il mutuo sulla casa e la banca cancella l'ipoteca.
- Hai restituito un prestito con pegno su un orologio; il creditore ti consegna l'orologio senza più vincoli.
- Hai saldato il prezzo di un'auto acquistata con patto di riservato dominio; il venditore deve liberare il bene.
- Hai pagato un debito garantito da un'ipoteca su un terreno; il creditore deve provvedere alla cancellazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alle garanzie personali come la fideiussione.
- Non disciplina il caso di pagamento parziale o la liberazione proporzionale.
- Non prevede sanzioni per il creditore inadempiente; tali conseguenze sono regolate altrove (ad esempio, risarcimento danni).
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