Ritiro del deposito: effetti per il creditore - Art. 1213
Il creditore che, dopo l'accettazione o sentenza, consente il ritiro del deposito perde azione contro condebitori e fideiussori e privilegi, pegni e ipoteche.
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il deposito è un istituto che permette al debitore di adempiere l'obbligazione quando il creditore rifiuta il pagamento (articoli 1209-1210). L'articolo 1213 riguarda il ritiro del deposito da parte del debitore.
Se il debitore ritira il deposito prima che il creditore lo accetti o prima che una sentenza passata in giudicato lo dichiari valido, il deposito non produce alcun effetto: è come se non fosse mai stato fatto.
Se invece il credito ha già accettato il deposito, o la sentenza ne ha dichiarato la validità, e successivamente il creditore consente al debitore di ritirare il deposito, il creditore perde il diritto di agire contro i condebitori e i fideiussori, e non può più esercitare i privilegi, il pegno o le ipoteche che garantivano il credito.
Quando si applica
- Il debitore deposita la somma perché il creditore rifiuta la consegna; prima che il creditore accetti, il debitore ritira il deposito. Il deposito è nullo.
- Dopo che il creditore ha accettato il deposito, il debitore chiede di ritirarlo e il creditore acconsente. Il creditore non può più rivalersi sul fideiussore.
- Una sentenza passata in giudicato dichiara valido il deposito. Il creditore permette al debitore di ritirare il denaro. Il creditore perde l'ipoteca iscritta sul bene del debitore.
- Il creditore, dopo aver accettato il deposito da uno dei condebitori solidali, ne consente il ritiro. Non può più agire contro gli altri condebitori.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il ritiro del deposito senza il consenso del creditore dopo l'accettazione – la norma parla solo di consenso del creditore.
- Non dice se il debitore può ritirare il deposito in qualsiasi momento senza conseguenze; le conseguenze dipendono dal momento del ritiro.
- Non regola la restituzione del deposito da parte del depositario senza autorizzazione – è materia diversa dal rapporto tra debitore e creditore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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