Offerta reale e per intimazione - Art. 1209
Art. 1209 distingue offerta reale (danaro, titoli di credito, cose mobili al domicilio del creditore) e offerta per intimazione (cose mobili altrove).
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1209 stabilisce due forme di offerta a seconda dell'oggetto dell'obbligazione.
Se l'obbligazione riguarda danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. L'offerta reale consiste nella presentazione materiale della prestazione al creditore.
Se invece si tratta di cose mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta avviene per intimazione. L'intimazione è un atto formale notificato al creditore con le stesse forme prescritte per gli atti di citazione.
Quando si applica
- Un debitore deve pagare una somma di danaro al domicilio del creditore e si presenta fisicamente con il denaro.
- Un debitore deve consegnare titoli di credito (ad esempio assegni) presso l'abitazione del creditore e li porta materialmente.
- Un debitore deve consegnare un mobile (es. un tavolo) al domicilio del creditore e lo trasporta offrendolo realmente.
- Un debitore deve consegnare merci in un magazzino diverso dal domicilio del creditore e notifica al creditore un atto di intimazione a riceverle.
- Un debitore deve consegnare un veicolo in un luogo concordato (es. officina) e invia una raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'intimazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda le obbligazioni di fare (disciplinate dall'art. 1217).
- Non riguarda l'offerta di un immobile (art. 1216).
- Non riguarda gli effetti del deposito una volta effettuato (art. 1210 e seguenti).
- Non riguarda la costituzione in mora del creditore (art. 1219).
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