Art. 1210 Codice Civile

Deposito liberatorio del debitore: Art. 1210

Quando il creditore rifiuta l'offerta o non si presenta, il debitore puo' depositare le cose. Il deposito accettato o convalidato libera l'obbligato.

Testo ufficiale Art. 1210 Codice Civile — Italia

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se il creditore non accetta i beni offerti tramite offerta reale o non si presenta a riceverli dopo un'intimazione, chi deve eseguire la prestazione ha la facolta' di effettuare il deposito delle cose dovute.

Una volta eseguito il deposito, l'estinzione del vincolo e la liberazione del debitore non sono immediate, ma dipendono da due eventi alternativi: l'accettazione del deposito da parte del creditore oppure una sentenza passata in giudicato che ne dichiari la validita'.

Quando si verifica una di queste condizioni, l'effetto liberatorio diventa definitivo: il debitore non puo' piu' ritirare le cose depositate e il suo obbligo si estingue a tutti gli effetti.

Quando si applica

  • Un acquirente rifiuta di ricevere il materiale edile consegnato a domicilio dopo un'offerta reale formale.
  • Un proprietario non si presenta al punto concordato per ritirare le chiavi di un locale rese dal conduttore.
  • Un creditore respinge il pagamento in contanti offerto formalmente tramite ufficiale giudiziario.

Cosa questo articolo non dice

  • La riconsegna di beni immobili, regolata dall'intimazione a prendere possesso con nomina del sequestratario.
  • La liberazione da obblighi di fare o non fare, che non prevedono la consegna fisica di beni materiali.
  • Il rifiuto della prestazione prima che sia stata effettuata un'offerta formale reale o per intimazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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