Effetti della mora per offerta secondo gli usi Art. 1214
L'offerta secondo gli usi produce effetti mora dal giorno del deposito (art. 1212) se accettato o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1214 del Codice Civile disciplina l'offerta che il debitore fa secondo le forme d'uso, anziché secondo le forme prescritte dagli articoli 1208 e 1209 (offerta reale o per intimazione). In questo caso, gli effetti della mora – cioè il ritardo imputabile al debitore – non decorrono dal momento dell'offerta, ma solo dal giorno in cui il debitore esegue il deposito della cosa dovuta.
Il deposito deve essere fatto secondo le regole dell'articolo 1212 (requisiti del deposito). Perché la mora abbia effetto, è necessario che il creditore accetti il deposito oppure che un giudice lo dichiari valido con sentenza passata in giudicato. Solo a queste condizioni il giorno del deposito segna l'inizio della mora.
In pratica, l'offerta informale (come una lettera, un'email o una comunicazione verbale) non basta da sola a mettere in mora il creditore: il debitore deve compiere il deposito e attendere l'accettazione o la convalida giudiziale.
Quando si applica
- Un debitore invia una lettera raccomandata con offerta di pagamento, senza seguire le forme dell'offerta reale (art. 1208). Dopo aver depositato la somma presso una banca, il creditore accetta il deposito: la mora decorre dal giorno del deposito.
- Un inquilino offre verbalmente l'affitto al proprietario, che rifiuta. L'inquilino deposita l'importo secondo l'art. 1212. Se il giudice dichiara valido il deposito, la mora decorre dal giorno del deposito.
- Un fornitore offre merce secondo gli usi (ad esempio, consegna senza formale intimazione), ma il compratore non la ritira. Il fornitore deposita la merce in un magazzino. Se il deposito è accettato, la mora scatta dal giorno del deposito.
- Un debitore di una somma di denaro fa un'offerta informale via email e poi deposita il denaro. Se il creditore rifiuta il deposito, il debitore deve ottenere una sentenza che dichiari valido il deposito per far decorrere la mora dal giorno del deposito.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'offerta formale (artt. 1208-1209), che produce effetti di mora immediatamente, senza necessità di deposito o convalida.
- Non regola il deposito liberatorio (art. 1210), che libera il debitore dall'obbligazione; qui si tratta solo degli effetti della mora.
- Non si applica se il creditore accetta l'offerta informale senza che il debitore abbia effettuato il deposito: in tal caso la mora decorre dall'accettazione, non da questo articolo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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