Requisiti del deposito - Art. 1212
Per validità del deposito: intimazione (data,ora,luogo), consegna con interessi, verbale ufficiale, notifica al creditore assente. Denaro depositabile in banca.
Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo elenca i quattro requisiti per un deposito che libera il debitore dall'obbligazione quando il creditore rifiuta di ricevere la prestazione. Il primo requisito è un'intimazione formale notificata al creditore, con giorno, ora e luogo del deposito. Il secondo è la consegna effettiva della cosa, insieme agli interessi e ai frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo stabilito dalla legge o dal giudice.
Il terzo requisito è la redazione di un processo verbale da parte di un pubblico ufficiale, che descriva la natura delle cose offerte, il rifiuto del creditore o la sua mancata comparizione, e l'avvenuto deposito. Il quarto, se il creditore non si presenta, impone che il verbale gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. Infine, se il deposito riguarda somme di denaro, può essere eseguito anche presso un istituto di credito.
Quando si applica
- Un artigiano consegna un mobile su ordinazione, ma il cliente rifiuta di prenderlo; l'artigiano segue l'art. 1212 per depositare il mobile e liberarsi dall'obbligo.
- Un inquilino vuole restituire le chiavi ma il proprietario è irreperibile; dopo aver notificato l'intimazione, deposita le chiavi presso un pubblico ufficiale.
- Un debitore deve pagare una somma in contanti, il creditore non si presenta; deposita il denaro in banca dopo aver osservato tutte le formalità.
- Un condomino deve versare le quote all'amministratore, che le rifiuta; deposita la somma con l'intimazione e il verbale.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda il deposito bancario volontario (es. conto corrente), che è un contratto diverso.
- Non si applica se manca l'intimazione preventiva al creditore: l'offerta non formale è regolata dall'art. 1220.
- Non consente al debitore di ritirare il deposito a piacere: il ritiro è disciplinato dall'art. 1213.
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