Offerta non formale che evita la mora - Art. 1220
Il debitore non è in mora se ha offerto tempestivamente la prestazione, anche senza formalità, salvo rifiuto legittimo del creditore. Art. 1220.
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1220 stabilisce che il debitore non viene considerato in mora se ha fatto tempestivamente offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme solenni previste per l'offerta formale (sezione III del capo precedente). L'unica eccezione è il rifiuto del creditore per un motivo legittimo.
La mora è la situazione giuridica in cui il debitore ritarda ingiustificatamente l'adempimento, con conseguenze come l'obbligo di risarcire i danni e di corrispondere gli interessi. L'offerta non formale è un comportamento che dimostra la volontà di adempiere, ma senza le formalità richieste (ad esempio, atto notarile o deposito giudiziale).
Se il creditore rifiuta l'offerta per un motivo legittimo (come pagamento parziale, prestazione non conforme o offerta in luogo diverso), il debitore resta in mora. In caso contrario, l'offerta informale è sufficiente a evitare la mora.
Quando si applica
- Un debitore che paga con bonifico bancario alla scadenza, senza una lettera di offerta formale.
- Un inquilino che consegna l'importo dell'affitto in contanti al proprietario, senza una ricevuta ufficiale.
- Un venditore che consegna la merce al compratore presso il suo domicilio, senza un atto di offerta solenne.
- Un debitore che offre di eseguire la prestazione tramite un assegno, senza una comunicazione formale.
- Un debitore che deposita il denaro presso un terzo indicato dal creditore, senza seguire le procedure di deposito formali.
Cosa questo articolo non dice
- L'offerta non formale non evita la mora se il creditore rifiuta per un motivo legittimo, come pagamento parziale o prestazione non conforme.
- Non si applica se l'offerta è tardiva, cioè dopo la scadenza dell'obbligazione.
- Non riguarda la mora del creditore (mora accipiendi), che è disciplinata da altre norme del codice.
- Non libera il debitore dall'obbligazione se il creditore rifiuta legittimamente; in tal caso occorre procedere con offerta formale e deposito.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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