Art. 1221 Codice Civile

Effetti della mora sul rischio: Art. 1221

Debitore in mora: non liberato per impossibilità sopravvenuta salvo prova che il bene sarebbe perito dal creditore. Cosa sottratta: ladro deve il valore.

Testo ufficiale Art. 1221 Codice Civile — Italia

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il debitore è in mora (ritardo colpevole o costituito per intimazione scritta), il rischio del perimento della prestazione grava su di lui anche se la causa non dipende da sua colpa. L'unica via di scampo è provare che l'oggetto sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

Se una cosa è stata illecitamente sottratta (furto o altra sottrazione abusiva), il ladro resta obbligato a pagarne il valore qualunque sia la causa della sua perdita o dello smarrimento: non può invocare il caso fortuito o la forza maggiore.

Quando si applica

  • Un artigiano consegna con ritardo un mobile su misura; durante la notte scoppia un incendio nel suo laboratorio. Il mobile è andato distrutto: l'artigiano deve risarcire il cliente, a meno che non dimostri che il mobile sarebbe bruciato anche se fosse già stato a casa del cliente.
  • Un venditore spedisce merci tre giorni dopo la data pattuita; la nave affonda per una tempesta. Il venditore è tenuto a risarcire il compratore, salvo provare che la merce sarebbe comunque affondata se già nel magazzino del compratore.
  • Un ladro ruba una bici; il giorno dopo la bici viene accidentalmente travolta da un camion. Il ladro deve comunque pagare il valore della bici al proprietario.
  • Un corriere ritarda la consegna di un pacco; il pacco viene smarrito nel centro di smistamento. Il corriere resta obbligato al risarcimento, salvo provare che il pacco sarebbe ugualmente andato perduto presso il destinatario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica a obbligazioni negative (di non fare): per queste vale l'art. 1222.
  • Non stabilisce l'ammontare del risarcimento: gli artt. 1223‑1226 disciplinano danno, prevedibilità e valutazione equitativa.
  • Non riguarda la responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228) o le clausole di esonero (art. 1229).
  • Non copre i casi in cui il debitore non è ancora in mora: in tal caso si applicano le regole generali sull'impossibilità (art. 1218).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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