Art. 1229 Codice Civile

Nullità clausole di esonero da responsabilità – Art. 1229

Art. 1229 rende nulle le clausole che escludono o limitano preventivamente la responsabilità per dolo, colpa grave o violazione di norme di ordine pubblico.

Testo ufficiale Art. 1229 Codice Civile — Italia

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1229 vieta le clausole contrattuali che, prima che si verifichi un danno, escludono o limitano la responsabilità del debitore per dolo (intenzione di provocare il danno) o per colpa grave (negligenza particolarmente grave).

Sono nulle anche le clausole che escludono o limitano la responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, come quelle che tutelano la sicurezza o l'incolumità pubblica, e si estende ai fatti del debitore o dei suoi ausiliari. La disposizione non impedisce invece di limitare la responsabilità per colpa lieve, salvo diversi limiti di legge.

Quando si applica

  • Un contratto di trasporto che esclude la responsabilità per danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (dolo o colpa grave).
  • Un contratto di parcheggio che limita il risarcimento per furto dell'auto se il gestore ha agito con dolo.
  • Un contratto di appalto che esclude la responsabilità per violazione di norme di sicurezza sul lavoro (ordine pubblico).
  • Una clausola in un contratto di viaggio che esclude la responsabilità per danni causati da un ausiliario che viola norme di ordine pubblico.
  • Un contratto di vendita che esclude la responsabilità per vizi derivanti da dolo del venditore.

Cosa questo articolo non dice

  • Esclusione di responsabilità per semplice negligenza (colpa lieve) – non è coperta dall'art. 1229.
  • Limitazione del risarcimento a un importo predeterminato per danni da colpa lieve – non vietata, salvo clausole vessatorie.
  • Clausole che escludono la responsabilità per danni da caso fortuito o forza maggiore – regolate dall'art. 1218.
  • Clausole che escludono la responsabilità per fatti di terzi non ausiliari – non rientrano nel divieto.

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