Responsabilità per fatto degli ausiliari - Art. 1228
Il debitore che usa terzi per adempiere risponde anche dei loro atti dolosi o colpevoli, salvo patto contrario. Art. 1228 codice civile.
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se lei affida a un'altra persona l'incarico di eseguire una prestazione che deve a qualcuno, lei resta responsabile anche degli errori o dei danni intenzionali che quella persona commette durante l'incarico. La legge chiama queste persone "ausiliari".
La responsabilità scatta solo se l'ausiliario agisce nell'ambito del compito affidatole: non copre azioni del tutto estranee. L'unica eccezione è se le parti avevano concordato diversamente ("salva diversa volontà").
Il fatto dell'ausiliario può essere doloso (intenzionale) o colposo (per negligenza). In entrambi i casi il debitore ne risponde verso il creditore, come se l'avesse commesso personalmente.
Quando si applica
- Il muratore che ha assunto per ristrutturare il bagno rompe accidentalmente una tubatura dell'acqua del vicino: lei deve risarcire il vicino.
- Il corriere che ha incaricato di consegnare un pacco lo smarrisce o lo ruba: lei è responsabile verso il destinatario.
- L'avvocato a cui ha affidato una causa si avvale di un praticante che sbaglia un termine: l'avvocato risponde del danno.
- Il ristoratore che assume una ditta di pulizie lascia il pavimento bagnato e un cliente cade: il ristoratore risponde per l'infortunio.
- L'azienda che subappalta un lavoro a un'altra ditta e questa commette una frode: l'azienda risponde verso il committente.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i danni causati dall'ausiliario in un'attività completamente estranea all'incarico affidatogli (es. il corriere aggredisce un passante mentre non sta consegnando).
- Non si applica se le parti hanno espressamente escluso la responsabilità per ausiliari ("salva diversa volontà").
- Non riguarda la responsabilità del debitore per i fatti del creditore o di terzi non coinvolti nell'adempimento.
- Non copre le obbligazioni di non fare (divieti): per queste vale l'articolo 1222.
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