Dichiarazione di remissione del debito – Art. 1236
Il creditore può estinguere l'obbligazione dichiarando di rimettere il debito, comunicandolo al debitore. Il debitore può rifiutare entro un congruo termine.
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il creditore può cancellare il debito con una dichiarazione chiara e volontaria. L'effetto si produce nel momento in cui il debitore viene a conoscenza della dichiarazione. Il debitore ha la possibilità di rifiutare la remissione entro un termine ragionevole. Se non lo fa, il debito si estingue automaticamente, senza bisogno di una sua accettazione.
Quando si applica
- Un creditore scrive una lettera al debitore in cui dice di condonare l'intero debito e la spedisce per raccomandata. Il debitore la riceve e non replica. Il debito è estinto.
- Il creditore telefona al debitore e lo informa di aver rinunciato al credito. Il debitore risponde subito che non accetta il gesto. Il debito rimane in essere.
- Durante una conversazione dal vivo, il creditore dice al debitore: 'Non mi devi più nulla'. Il debitore annuisce ma in seguito cambia idea e tenta di ripagare. La remissione è già efficace.
- Un creditore invia una email di remissione a un indirizzo non più utilizzato dal debitore. La comunicazione non arriva a destinazione: l'obbligazione non si estingue.
Cosa questo articolo non dice
- Non richiede che la remissione sia fatta per iscritto o con una forma particolare. Basta una dichiarazione chiara, anche orale.
- Non copre il caso in cui il creditore si penta dopo aver comunicato la remissione. Una volta efficace, non può tornare indietro.
- Non disciplina la remissione parziale del debito. L'articolo parla di 'rimettere il debito' nella sua interezza, ma si applica anche a una parte? La giurisprudenza può interpretarlo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1236 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.