Rinunzia garanzie non fa presumere remissione – Art. 1238
Rinunciare a pegno o ipoteca non cancella il debito. L'art. 1238: dalla rinunzia alle garanzie non si presume la remissione.
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo chiarisce che la sola rinuncia a una garanzia reale (pegno, ipoteca, privilegio) non fa automaticamente presumere che il creditore abbia perdonato anche il debito principale. La remissione del debito richiede una dichiarazione espressa o un comportamento inequivoco.
La disposizione protegge il creditore: anche se cancella l'ipoteca o restituisce il pegno, può ancora pretendere il pagamento del debito. Spetta a chi invoca la remissione dimostrarla, non basta la rinuncia alla garanzia.
L'articolo si applica alle garanzie accessorie dell'obbligazione, non alla fideiussione (regolata dall'art. 1239) né alla rinuncia verso corrispettivo (art. 1240).
Quando si applica
- Un creditore cancella l'ipoteca su un immobile del debitore, ma continua a chiedere il pagamento del debito.
- Un creditore restituisce al debitore un orologio dato in pegno, ma non dichiara di condonare il debito.
- Un creditore rinuncia a un privilegio speciale su un credito, ma pretende comunque la restituzione della somma prestata.
- Il debitore sostiene che, avendo il creditore rinunciato alla garanzia, il debito è automaticamente perdonato; l'art. 1238 dice che non è così.
- Una banca cancella l'ipoteca a garanzia di un mutuo, ma il mutuatario resta obbligato a rimborsare il capitale e gli interessi.
Cosa questo articolo non dice
- La remissione del debito espressa o risultante da atti inequivoci, disciplinata dall'art. 1236.
- La rinuncia alla garanzia fatta verso un corrispettivo (es. pagamento), regolata dall'art. 1240.
- La posizione del fideiussore, la cui liberazione è trattata dall'art. 1239.
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