Art. 1240 Codice Civile

Imputazione del corrispettivo al debito Art. 1240

Se il creditore rinunzia a una garanzia di un terzo dietro compenso, deve detrarre l'importo dal debito a beneficio del debitore e degli altri garanti.

Testo ufficiale Art. 1240 Codice Civile — Italia

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona terza garantisce un debito e il creditore accetta di liberarla dalla garanzia ricevendo in cambio una somma di denaro, tale somma non costituisce un guadagno autonomo o extra per il creditore.

L'importo incassato dal creditore deve essere detratto dal totale del debito principale. Di questa riduzione beneficiano sia il debitore principale, il cui debito residuo diminuisce, sia gli eventuali altri garanti della medesima obbligazione.

Quando si applica

  • Un garante versa una somma al creditore per essere svincolato dalla fideiussione e l'incasso viene scalato dal debito principale.
  • Il terzo dante ipoteca paga un importo alla banca per cancellare l'ipoteca sul proprio bene, riducendo il debito residuo del debitore.
  • Uno dei garanti di un finanziamento paga un corrispettivo per liberarsi dall'impegno, riducendo la somma dovuta dal debitore e dagli altri garanti.

Cosa questo articolo non dice

  • La rinunzia alla garanzia avvenuta a titolo gratuito e senza alcun compenso, disciplinata dall'articolo 1238.
  • La remissione diretta dell'intero debito principale concordata con il debitore, regolata dall'articolo 1236.
  • L'estinzione del debito per compensazione tra crediti reciproci, prevista dall'articolo 1241.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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