Art. 1237 Codice Civile

Restituzione volontaria titolo prova liberazione(Art.1237)

Restituzione volontaria del titolo: prova della liberazione anche per condebitori. Per titoli pubblici, consegna copia esecutiva fa presumere liberazione.

Testo ufficiale Art. 1237 Codice Civile — Italia

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido. Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che se il creditore restituisce volontariamente al debitore il titolo originale del credito (il documento che prova il debito), questo fatto vale come prova che il debito è estinto. La prova vale anche per gli altri condebitori che avevano l'obbligazione in solido.

Se il titolo del credito è un atto pubblico (ad esempio un rogito notarile), la consegna volontaria al debitore della copia spedita in forma esecutiva (quella che permette di ottenere il pignoramento) fa presumere che il debito sia stato pagato. Il creditore può però dimostrare il contrario, ad esempio che la consegna è avvenuta per un altro motivo.

La norma riguarda solo la prova della liberazione, non la liberazione stessa. Per essere efficace, la restituzione deve essere volontaria e riguardare il titolo originale (o la copia esecutiva per gli atti pubblici).

Quando si applica

  • Mario ha un assegno circolare di Luigi come garanzia di un prestito. Mario restituisce l'assegno a Luigi. Questo è prova che il debito è estinto, anche se c'erano altri coobbligati.
  • Una banca ha un mutuo ipotecario con atto pubblico. La banca consegna al mutuatario la copia esecutiva dell'atto. Si presume che il mutuo sia saldato.
  • Un creditore restituisce al debitore la cambiale originale. Il debitore può usare questa restituzione come prova che il debito è pagato, anche se il creditore afferma il contrario.
  • Un creditore restituisce il titolo originale a uno dei debitori solidali. La prova della liberazione vale per tutti i debitori solidali, non solo per quello che ha ricevuto il titolo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la restituzione non volontaria del titolo, ad esempio quando il titolo viene restituito perché perso e ritrovato dalla polizia.
  • Non copre la consegna di una fotocopia o di una copia semplice del titolo: per i titoli pubblici serve la copia in forma esecutiva.
  • Non copre i debiti senza documento scritto, perché la norma richiede un titolo originale del credito.
  • Non copre gli effetti della restituzione se il creditore dimostra che la consegna non era intesa a liberare il debito (ad esempio per un errore).

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