Art. 1239 Codice Civile

Effetti della remissione sui fideiussori - Art. 1239

La remissione del debito al debitore principale libera i fideiussori. Se riguarda un fideiussore, gli altri sono liberi solo per la sua quota.

Testo ufficiale Art. 1239 Codice Civile — Italia

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un creditore decide di rinunciare al proprio credito (remissione) verso il debitore principale, la garanzia decade e anche i garanti (fideiussori) vengono liberati da ogni obbligo di pagamento.

Se il creditore sceglie invece di rimettere il debito a uno solo tra più co-garanti, gli altri fideiussori non sono completamente liberati, ma la loro obbligazione si riduce limitatamente alla quota di debito riferibile al garante liberato.

Nel caso in cui gli altri fideiussori abbiano preventivamente o contestualmente acconsentito alla liberazione del loro co-garante, l'attenuazione non si applica ed essi rimangono obbligati a pagare il debito per l'intero importo.

Quando si applica

  • Un creditore abbuona il debito al debitore principale e successivamente pretende il saldo dal garante di quest'ultimo
  • La banca rinuncia alla garanzia prestata da uno dei tre garanti senza chiedere alcuna autorizzazione agli altri due
  • I garanti concordano espressamente di rimanere obbligati per l'intero importo dopo la liberazione di un co-garante da parte del creditore

Cosa questo articolo non dice

  • La rinuncia a una garanzia effettuata dal creditore dietro pagamento di un corrispettivo (disciplinata dall'Art. 1240)
  • La restituzione volontaria del titolo originale del credito al debitore (disciplinata dall'Art. 1237)
  • La possibilità per il garante di opporre in compensazione il credito del debitore principale (disciplinata dall'Art. 1247)

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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