Art. 1247 Codice Civile

Compensazione opposta da terzi garanti - Art. 1247

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito del debitore verso il creditore. Stesso diritto per chi ha costituito ipoteca o pegno. Art. 1247.

Testo ufficiale Art. 1247 Codice Civile — Italia

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1247 del Codice Civile italiano permette al fideiussore (la persona che garantisce un debito altrui) di opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. In pratica, se il creditore deve dei soldi al debitore principale, il fideiussore può rifiutarsi di pagare fino a concorrenza di quel credito, dicendo al creditore: "Tu devi al mio debitore, quindi io non ti pago quella parte".

Lo stesso diritto spetta a chi ha costituito un'ipoteca o un pegno per garantire il debito di un altro. Ad esempio, se hai ipotecato la tua casa per garantire il prestito di un amico, e il creditore (banca) deve dei soldi al tuo amico, puoi opporre quella compensazione.

È importante notare che si tratta di un diritto di opporre la compensazione, non di una compensazione automatica. Il fideiussore o il terzo garante deve dichiarare espressamente di volerla utilizzare.

Quando si applica

  • Una banca (creditore) ha un credito verso Marco (debitore principale) e Marco è anche creditore della banca per un conto separato. Il fideiussore di Marco, Luigi, può opporre la compensazione per non pagare la banca fino all'importo dovuto dalla banca a Marco.
  • Tizio ha concesso un'ipoteca sulla sua casa per garantire il debito di Caio verso una società finanziaria. La società finanziaria deve a Caio una somma per un precedente contratto. Tizio può opporre compensazione per ridurre la propria esposizione.
  • Sempronio ha dato in pegno un orologio di valore per garantire il prestito di un amico. Il creditore (un banco dei pegni) deve all'amico una somma per un altro affare. Sempronio può opporre la compensazione per evitare di perdere il pegno per l'intero debito.
  • Una società garantisce il debito di una sua controllata verso un fornitore. Il fornitore ha anche un debito verso la controllata per merci restituite. La società garante può opporre la compensazione nei confronti del fornitore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il caso in cui il debitore principale stesso voglia opporre compensazione (questo è disciplinato dagli articoli generali sulla compensazione, come 1241-1243).
  • Non permette al fideiussore di opporre in compensazione un proprio debito personale verso il creditore, ma solo il debito del debitore principale.
  • Non si applica a garanzie personali diverse dalla fideiussione (come avalli cambiari o garanzie atipiche) – solo il fideiussore e il terzo datore di ipoteca/pegno hanno questo diritto.
  • Non stabilisce che la compensazione avvenga automaticamente: il garante deve dichiararla espressamente.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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