Art. 1249 Codice Civile

Imputazione tra più debiti compensabili: Art. 1249

In presenza di più debiti compensabili tra le stesse parti, la compensazione segue i criteri di imputazione stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193.

Testo ufficiale Art. 1249 Codice Civile — Italia

Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un soggetto ha più debiti verso la stessa persona e sussistono i presupposti per la compensazione, occorre stabilire a quale dei debiti imputare l'estinzione reciproca.

La norma rinvia direttamente alle regole sull'imputazione del pagamento. Il debitore ha la facoltà di dichiarare quale debito intende soddisfare per primo. Se non lo dichiara, l'imputazione avviene nell'ordine al debito scaduto, a quello meno garantito, a quello più oneroso per il debitore o a quello più antico.

In caso di criteri pari o non applicabili, l'estinzione per compensazione viene ripartita proporzionalmente tra i diversi debiti.

Quando si applica

  • Un cliente vanta un credito verso un fornitore a cui deve contemporaneamente saldare più fatture scadute in date diverse.
  • Un inquilino accumula arretrati per il canone di locazione e per le spese condominiali, vantando un credito per spese anticipate per conto del locatore.
  • Un'azienda ha maturato diversi pendenze economiche e un rimborso reciproco con la medesima controparte commerciale senza specificare quale pendenza estinguere.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui i crediti reciproci non siano liquidi o esigibili, previsti dall'art. 1243.
  • Gli accordi di compensazione volontaria stabiliti liberamente tra le parti, regolati dall'art. 1252.
  • L'opponibilità della compensazione rispetto ai terzi o alle garanzie prestati da terzi, disciplinata dagli articoli 1247 e 1250.

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