Art. 1251 Codice Civile

Perdita garanzie per pagamento con compensazione Art.1251

Chi paga un debito che poteva compensare perde privilegi e garanzie verso terzi, a meno che non abbia ignorato per giusti motivi l'esistenza del credito.

Testo ufficiale Art. 1251 Codice Civile — Italia

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se hai un debito verso qualcuno e contemporaneamente hai un credito verso la stessa persona (cosiddetta compensazione), ma paghi il debito invece di invocare la compensazione, perdi automaticamente i privilegi e le garanzie (come ipoteche o pegni) che assistevano il tuo credito. Non puoi più farli valere contro i terzi, cioè altri creditori o chi ha acquistato il bene oggetto della garanzia.

L'unica eccezione è se non sapevi di avere quel credito e la tua ignoranza era giustificata da motivi oggettivi. In quel caso conservi le garanzie.

La norma si inserisce nel capo dedicato alla compensazione e serve a impedire che un debitore, pagando volontariamente, possa poi rivalersi su beni già liberati a danno di terzi.

Quando si applica

  • Hai un mutuo presso una banca e anche un conto corrente con la stessa banca: paghi la rata del mutuo senza chiedere la compensazione con il saldo attivo, poi la banca fallisce e il curatore non riconosce il tuo privilegio ipotecario a tutela del credito eventuale.
  • Sei un fornitore e hai un credito verso un cliente per merce consegnata, ma anche un debito verso lo stesso cliente per un prestito: paghi il debito senza compensare, poi il cliente cede il suo credito a un terzo che pretende il pagamento: non puoi opporre il privilegio sul credito originario.
  • Un condomino deve le spese condominiali ma il condominio gli deve un risarcimento per danni: paga le spese senza compensare, poi il condominio vende le parti comuni: non può più far valere il privilegio sulle parti comuni verso il nuovo acquirente.
  • Un locatore deve restituire il deposito cauzionale, ma il conduttore paga l'affitto senza compensare: successivamente il locatore cede l'immobile e il conduttore perde il diritto di trattenere il deposito a garanzia del credito.

Cosa questo articolo non dice

  • Il pagamento di un debito scaduto quando non ricorrono i presupposti della compensazione (ad esempio crediti non omogenei o non liquidi) – in tal caso non si applica l'art.1251 ma eventualmente altre norme.
  • La perdita delle garanzie quando il debitore compensa volontariamente invece di pagare – tale fattispecie è regolata dall'art.1252 (compensazione volontaria).
  • La rinuncia espressa a una garanzia dietro corrispettivo – disciplinata dall'art.1240.
  • Il subingresso del fideiussore che paga il debito e subentra nelle garanzie – materia coperta dall'art.1255.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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