Perdita garanzie per pagamento con compensazione Art.1251
Chi paga un debito che poteva compensare perde privilegi e garanzie verso terzi, a meno che non abbia ignorato per giusti motivi l'esistenza del credito.
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se hai un debito verso qualcuno e contemporaneamente hai un credito verso la stessa persona (cosiddetta compensazione), ma paghi il debito invece di invocare la compensazione, perdi automaticamente i privilegi e le garanzie (come ipoteche o pegni) che assistevano il tuo credito. Non puoi più farli valere contro i terzi, cioè altri creditori o chi ha acquistato il bene oggetto della garanzia.
L'unica eccezione è se non sapevi di avere quel credito e la tua ignoranza era giustificata da motivi oggettivi. In quel caso conservi le garanzie.
La norma si inserisce nel capo dedicato alla compensazione e serve a impedire che un debitore, pagando volontariamente, possa poi rivalersi su beni già liberati a danno di terzi.
Quando si applica
- Hai un mutuo presso una banca e anche un conto corrente con la stessa banca: paghi la rata del mutuo senza chiedere la compensazione con il saldo attivo, poi la banca fallisce e il curatore non riconosce il tuo privilegio ipotecario a tutela del credito eventuale.
- Sei un fornitore e hai un credito verso un cliente per merce consegnata, ma anche un debito verso lo stesso cliente per un prestito: paghi il debito senza compensare, poi il cliente cede il suo credito a un terzo che pretende il pagamento: non puoi opporre il privilegio sul credito originario.
- Un condomino deve le spese condominiali ma il condominio gli deve un risarcimento per danni: paga le spese senza compensare, poi il condominio vende le parti comuni: non può più far valere il privilegio sulle parti comuni verso il nuovo acquirente.
- Un locatore deve restituire il deposito cauzionale, ma il conduttore paga l'affitto senza compensare: successivamente il locatore cede l'immobile e il conduttore perde il diritto di trattenere il deposito a garanzia del credito.
Cosa questo articolo non dice
- Il pagamento di un debito scaduto quando non ricorrono i presupposti della compensazione (ad esempio crediti non omogenei o non liquidi) – in tal caso non si applica l'art.1251 ma eventualmente altre norme.
- La perdita delle garanzie quando il debitore compensa volontariamente invece di pagare – tale fattispecie è regolata dall'art.1252 (compensazione volontaria).
- La rinuncia espressa a una garanzia dietro corrispettivo – disciplinata dall'art.1240.
- Il subingresso del fideiussore che paga il debito e subentra nelle garanzie – materia coperta dall'art.1255.
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