Art. 1261 Codice Civile

Divieto di cessione di crediti litigiosi Art. 1261

L'articolo 1261 vieta a magistrati, cancellieri, avvocati e notai di acquistare diritti litigiosi della propria giurisdizione, pena nullità e risarcimento.

Testo ufficiale Art. 1261 Codice Civile — Italia

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma vieta a chi opera nell'amministrazione della giustizia di acquistare crediti o diritti sui quali sia in corso una causa davanti al proprio ufficio giudiziario. Il divieto riguarda i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai, anche se l'acquisto avviene per interposta persona.

La violazione del divieto comporta la nullità del trasferimento del diritto e l'obbligo di risarcire i danni causati. La finalità è prevenire conflitti di interesse ed evitare che i soggetti operanti nell'ambito giudiziario speculino su contestazioni pendenti nella propria giurisdizione.

Il divieto non si applica in casi specifici: le cessioni di quote ereditarie tra coeredi, i trasferimenti eseguiti per estinguere un debito preesistente, o gli acquisti effettuati per difendere beni già in possesso del cessionario.

Quando si applica

  • Un avvocato acquista da un terzo un credito oggetto di una causa pendente davanti al tribunale presso cui esercita la professione.
  • Un magistrato dell'ordine giudiziario si fa cedere un diritto immobiliare contestato in un giudizio incardinato nel proprio distretto giudiziario.
  • Un cancelliere acquista un credito litigioso sottoposto all'autorità giudiziaria di cui fa parte servendosi di un prestanome.
  • Un coerede cede a un altro coerede la propria quota sulle azioni ereditarie in pendenza della causa di divisione.

Cosa questo articolo non dice

  • La cessione ordinaria di crediti non contestati in giudizio, disciplinata dall'articolo 1260.
  • La delegazione di pagamento verso terzi, regolata dagli articoli 1268 e seguenti.
  • L'acquisto di beni non oggetto di alcuna contestazione giudiziaria da parte di professionisti legali.

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