Divieto di cessione di crediti litigiosi Art. 1261
L'articolo 1261 vieta a magistrati, cancellieri, avvocati e notai di acquistare diritti litigiosi della propria giurisdizione, pena nullità e risarcimento.
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma vieta a chi opera nell'amministrazione della giustizia di acquistare crediti o diritti sui quali sia in corso una causa davanti al proprio ufficio giudiziario. Il divieto riguarda i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai, anche se l'acquisto avviene per interposta persona.
La violazione del divieto comporta la nullità del trasferimento del diritto e l'obbligo di risarcire i danni causati. La finalità è prevenire conflitti di interesse ed evitare che i soggetti operanti nell'ambito giudiziario speculino su contestazioni pendenti nella propria giurisdizione.
Il divieto non si applica in casi specifici: le cessioni di quote ereditarie tra coeredi, i trasferimenti eseguiti per estinguere un debito preesistente, o gli acquisti effettuati per difendere beni già in possesso del cessionario.
Quando si applica
- Un avvocato acquista da un terzo un credito oggetto di una causa pendente davanti al tribunale presso cui esercita la professione.
- Un magistrato dell'ordine giudiziario si fa cedere un diritto immobiliare contestato in un giudizio incardinato nel proprio distretto giudiziario.
- Un cancelliere acquista un credito litigioso sottoposto all'autorità giudiziaria di cui fa parte servendosi di un prestanome.
- Un coerede cede a un altro coerede la propria quota sulle azioni ereditarie in pendenza della causa di divisione.
Cosa questo articolo non dice
- La cessione ordinaria di crediti non contestati in giudizio, disciplinata dall'articolo 1260.
- La delegazione di pagamento verso terzi, regolata dagli articoli 1268 e seguenti.
- L'acquisto di beni non oggetto di alcuna contestazione giudiziaria da parte di professionisti legali.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1261 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.