Cessione del credito e garanzie - Art. 1263
Con la cessione del credito si trasferiscono le garanzie reali e personali e gli accessori. Per il pegno serve consenso; i frutti scaduti sono esclusi.
Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un credito viene ceduto a un nuovo creditore, il passaggio comprende automaticamente non solo la somma principale, ma anche tutti i diritti e le tutele che servono a garantirne il pagamento. Questo include le garanzie personali (come le fideiussioni prestate da terzi), le garanzie reali (come le ipoteche) e i privilegi attribuiti dalla legge.
Fa eccezione il possesso fisico dei beni ricevuti in pegno. Il cedente non puo consegnare direttamente la cosa in pegno al nuovo creditore senza il consenso di chi l'ha consegnata; se il consenso manca, il cedente deve continuare a custodire personalmente il bene in pegno per conto del nuovo creditore.
I frutti del credito, come gli interessi gia maturati e scaduti prima della cessione, non passano al nuovo creditore, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente nel contratto di cessione.
Quando si applica
- Un'azienda cede un credito commerciale garantito da fideiussione bancaria, trasferendo al nuovo titolare anche la garanzia della banca
- Un privato cede un credito garantito da un bene in pegno, ma il debitore rifiuta il trasferimento fisico del bene, imponendo al cedente di rimanerne custode
- Una societa acquista un credito ipotecario su un immobile e subentra nei privilegi e nel diritto di garanzia sul bene
- Un creditore trasferisce il proprio credito lasciando al precedente titolare gli interessi gia scaduti prima della stipula
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina generale della cedibilita dei crediti e dei crediti incedibili, regolata dall'articolo 1260
- L'efficacia del trasferimento nei confronti del debitore ceduto e l'obbligo di notifica, disciplinati dall'articolo 1264
- La garanzia della solvenza del debitore ceduto a carico del cedente, prevista dall'articolo 1267
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1263 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.