Efficacia della cessione verso il debitore: Art. 1264
La cessione ha effetto verso il debitore con accettazione o notifica. Se il debitore sapeva della cessione, pagare il cedente non lo libera, senza notifica.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma dice quando un debitore deve considerare il cessionario (chi ha comprato il credito) come il nuovo creditore. Se il debitore accetta la cessione (anche senza scrivere) o riceve una notifica formale, da quel momento deve pagare solo al cessionario.
Esiste una regola più severa: anche se il debitore non ha ancora ricevuto la notifica, se sapeva comunque della cessione (per esempio perché gliel'ha detto il cedente o un terzo) e paga al cedente originale, quel pagamento non lo libera. Il cessionario può ancora chiedergli i soldi. Il debitore deve quindi stare attento a non pagare quando conosce la cessione, anche se la notifica non è ancora arrivata.
Quando si applica
- Tizio cede a Sempronio il credito che ha verso Caio. Caio non sa nulla e paga Tizio. Senza accettazione o notifica, Caio è libero.
- Caio riceve una lettera informale da un amico che Tizio ha ceduto il credito, poi paga Tizio. Se Sempronio dimostra che Caio era a conoscenza, Caio non è libero e deve pagare di nuovo.
- Caio firma un documento di accettazione della cessione, poi paga Tizio. L'accettazione ha già prodotto effetto, quindi Caio non è libero.
- Dopo la notifica della cessione, Caio paga Sempronio. È correttamente liberato.
Cosa questo articolo non dice
- Non dice se la cessione è valida tra cedente e cessionario (lo fanno gli artt. 1260 e seguenti).
- Non specifica le formalità della notifica o dell'accettazione (si applicano le regole generali).
- Non regola l'efficacia della cessione verso i terzi, come gli altri creditori del cedente (art. 1265).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1264 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.