Consegna dei documenti probatori del credito - Art. 1262
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in suo possesso. In caso di cessione parziale, deve rilasciare copia autentica.
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si cede un credito, chi cede (cedente) deve consegnare a chi riceve (cessionario) tutti i documenti che dimostrano l'esistenza del credito, come contratti, fatture o titoli di credito, purché siano in suo possesso.
Se la cessione riguarda solo una parte del credito, il cedente non è obbligato a consegnare i documenti originali, ma deve fornire una copia autentica degli stessi, in modo che il cessionario possa provare la propria quota.
La norma non dice nulla sulla validità della cessione né sulla garanzia che il credito esista: si occupa solo della consegna dei documenti probatori.
Quando si applica
- Una società vende i propri crediti a una società di factoring: deve consegnare le fatture e i contratti relativi.
- Una banca cede un mutuo a un'altra banca: deve consegnare il contratto di mutuo e la documentazione del debitore.
- Un privato cede a un amico un credito verso un terzo basato su una cambiale: deve consegnare la cambiale.
- Un'impresa cede metà del credito derivante da un contratto di fornitura: deve consegnare una copia autenticata del contratto al cessionario.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la validità o i requisiti della cessione del credito, che è regolata dall'art. 1260.
- Non riguarda la garanzia che il credito esista o sia esigibile, coperta dagli artt. 1266 e 1267.
- Non tratta il trasferimento degli accessori del credito (garanzie, privilegi), che segue l'art. 1263.
- Non si occupa dell'efficacia della cessione verso il debitore ceduto, prevista dall'art. 1264.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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