Cessione crediti: trasferibile senza consenso - Art. 1260
Creditore può cedere il credito senza consenso del debitore, salvo crediti personali o divieti. Il patto di incedibilità non è opponibile al cessionario ignaro.
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che il creditore può trasferire il proprio credito a un'altra persona, a titolo gratuito o oneroso, senza il consenso del debitore. Questo è possibile a meno che il credito non sia di natura strettamente personale o il trasferimento sia vietato per legge.
Se creditore e debitore hanno concordato di escludere la cedibilità, tale accordo non è opponibile al cessionario che ignorava il patto al momento della cessione. In pratica, il patto di incedibilità è efficace solo se il cessionario ne era a conoscenza.
Quando si applica
- Un professionista cede a un amico il credito per la parcella di una consulenza, senza avvisare il cliente.
- Un'impresa di costruzioni cede i crediti verso i committenti a una banca per ottenere un finanziamento.
- Un creditore cede un credito derivante da un mutuo a un familiare, con atto di cessione, e il debitore continua a pagare al nuovo creditore.
- Una società cede crediti a un factor, ma il contratto con il debitore prevedeva il divieto di cessione; il factor non sapeva del divieto, quindi la cessione è valida.
Cosa questo articolo non dice
- Cessione di un debito
- Cessione del contratto
- Notifica al debitore come condizione di validità
- Opponibilità della cessione ai terzi
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