Art. 1265 Codice Civile

Prevalenza tra più cessioni del credito: Art. 1265

In caso di più cessioni dello stesso credito, prevale chi notifica per primo al debitore o chi ottiene per primo l'accettazione con data certa.

Testo ufficiale Art. 1265 Codice Civile — Italia

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un creditore trasferisce lo stesso credito a più persone diverse, la legge stabilisce chi sia il legittimo titolare del credito. Il criterio scelto non si basa sulla data in cui è stato firmato il contratto di cessione, ma sulla tempestività e sulla certezza delle formalità svolte nei confronti del debitore.

Prevale chi per primo notifica la cessione al debitore, oppure chi per primo ottiene l'accettazione da parte del debitore mediante un atto munito di data certa. Una cessione stipulata in data anteriore cede il passo a una stipulata successivamente se quest'ultima è stata notificata o accettata per prima.

La medesima regola si applica se sul medesimo credito vengono costituiti diritti reali minori, come un diritto di usufrutto o un diritto di pegno a favore di soggetti distinti.

Quando si applica

  • Un imprenditore cede il medesimo credito per una fornitura prima a una banca e poi a una società di factoring, e la banca notifica per prima la cessione al cliente.
  • Un professionista trasferisce un credito a due soggetti distinti e il debitore accetta formalmente con data certa una delle cessioni prima che l'altra venga notificata.
  • Un creditore concede in pegno lo stesso credito a due finanziatori diversi e uno dei due notifica tempestivamente la costituzione del pegno al debitore.
  • Un privato cede un credito a un terzo e in un momento successivo concede lo stesso credito in usufrutto a un altro soggetto che ne ottiene l'accettazione con atto di data certa.

Cosa questo articolo non dice

  • I rapporti personali tra il cedente e l'acquirente rimasto privo del credito, regolati dall'articolo 1266 in materia di garanzia dell'esistenza del credito.
  • Le condizioni necessarie affinché il pagamento effettuato dal debitore al vecchio creditore sia liberatorio, disciplinate dall'articolo 1264.
  • L'individuazione dei crediti strettamente personali dei quali è vietata la cessione, prevista dall'articolo 1261.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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