Garanzia del cedente nella cessione - Art. 1266
Il cedente garantisce l'esistenza del credito nella cessione onerosa; garanzia escludibile ma per fatto proprio. Nella cessione gratuita limitata a donazione.
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si cede un credito a titolo oneroso, chi cede (cedente) deve garantire che il credito esista al momento della cessione. Se il credito non esisteva, il cessionario può chiedere il risarcimento.
La garanzia può essere esclusa con un accordo tra le parti, ma il cedente resta sempre responsabile per i fatti propri (ad esempio se ha causato lui stesso l'inesistenza del credito).
Se la cessione è a titolo gratuito (senza corrispettivo), la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti previsti per la donazione, cioè solo se il donante è tenuto a garantire per l'evizione.
Quando si applica
- Un'impresa vende a un'altra un credito verso un cliente; il cliente non ha mai avuto un debito perché il contratto era nullo.
- Una persona dona a un amico un credito che risulta inesistente perché il debitore aveva già pagato prima della donazione.
- In una cessione onerosa, le parti stipulano una clausola che esclude la garanzia, ma il cedente aveva falsamente dichiarato l'esistenza del credito.
- Un creditore cede un credito a un terzo, ma il credito era già estinto per compensazione prima della cessione.
- Un socio cede a titolo gratuito la sua quota di credito verso la società; la società contesta la validità del credito.
Cosa questo articolo non dice
- La garanzia della solvenza del debitore (se il debitore non paga), che è invece regolata dall'art. 1267.
- La cessione di beni materiali o immobili: l'articolo riguarda solo i crediti.
- Che nella cessione gratuita la garanzia sia automaticamente dovuta come in quella onerosa: è limitata ai soli casi di donazione.
- Che il patto di esclusione della garanzia liberi completamente il cedente: resta sempre obbligato per il fatto proprio.
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