Delegazione di pagamento: obblighi del delegato - Art.1269
Art. 1269 c.c.: il delegato può obbligarsi al pagamento verso il creditore, salvo divieto del delegante, e non è tenuto ad accettare l'incarico.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La delegazione di pagamento è l'operazione con cui il debitore (delegante) chiede a un terzo (delegato) di pagare il creditore al posto suo.
Il delegato può accettare e obbligarsi direttamente verso il creditore, ma solo se il debitore non glielo ha vietato. Se il debitore vieta, il delegato non può obbligarsi.
Il delegato non è mai obbligato ad accettare l'incarico, neppure se è a sua volta debitore del delegante. Restano salvi gli usi diversi, cioè le prassi locali o settoriali che possono derogare a queste regole.
Quando si applica
- Un debitore chiede a un amico di pagare il suo debito. L'amico può promettere il pagamento al creditore, salvo che il debitore glielo abbia proibito.
- Un'impresa incarica un fornitore di pagare una fattura a un terzo. Il fornitore può rifiutarsi di farlo, anche se deve denaro all'impresa.
- Un padre delega il figlio a saldare un debito. Il figlio non è tenuto ad accettare, anche se ha un debito verso il padre.
- Un condominio chiede all'amministratore di pagare una bolletta. L'amministratore può obbligarsi al pagamento verso il fornitore, se il condominio non lo vieta.
Cosa questo articolo non dice
- Che il delegato sia sempre obbligato ad accettare l'incarico.
- Che il delegato, se debitore del delegante, debba per forza pagare.
- Che il creditore possa pretendere il pagamento dal delegato senza che questi si sia obbligato.
- Che la delegazione di pagamento sia identica all'espromissione (art. 1272) o all'accollo (art. 1273).
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