Subingresso nel debito altrui: accollo - Art. 1273
L'accollo trasferisce il debito tramite accordo tra debitore e terzo. Il creditore libera il debitore originario solo con dichiarazione espressa.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'accollo si verifica quando un debitore e un terzo stipulano un accordo affinché quest'ultimo si faccia carico del debito. Il creditore non prende parte alla stipulazione iniziale, ma ha la facoltà di aderirvi in un secondo momento. L'adesione del creditore ha l'effetto di rendere l'accordo tra debitore e terzo non più revocabile.
L'intesa tra debitore e terzo non comporta automaticamente la liberazione di chi ha contratto il debito in origine. La liberazione si verifica esclusivamente se rappresenta una condizione espressa del contratto o se il creditore dichiara esplicitamente di liberarlo. In assenza di tale dichiarazione o condizione, il debitore originario rimane obbligato insieme al terzo a pagare il debito.
Il terzo assume l'obbligo verso il creditore entro i limiti stabiliti dall'accordo con il debitore. Inoltre, il terzo può contestare le pretese del creditore facendo valere le eccezioni fondate sul contratto di accollo concluso con il debitore.
Quando si applica
- Chi acquista un immobile subentra nel mutuo ipotecario già stipulato dal venditore con l'istituto bancario.
- Un genitore concorda con il figlio di farsi carico delle rate di un finanziamento intestato al figlio.
- Un acquirente di un complesso aziendale pattuisce con il venditore l'assunzione di un debito verso un fornitore.
Cosa questo articolo non dice
- L'accordo diretto e spontaneo tra il terzo e il creditore senza la partecipazione del debitore, disciplinato dall'articolo 1272.
- L'incarico conferito dal debitore a un terzo di effettuare un pagamento al creditore, regolato dall'articolo 1269.
- Le conseguenze dell'eventuale insolvenza del nuovo debitore subentrato, previste dall'articolo 1274.
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