Art. 1272 Codice Civile

Assunzione del debito senza delegazione: Art. 1272

L'espromissione si verifica quando un terzo assume il debito altrui senza delegazione. Il terzo è obbligato in solido se il creditore non libera il debitore.

Testo ufficiale Art. 1272 Codice Civile — Italia

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'espromissione si verifica quando un soggetto terzo decide spontaneamente di assumere verso il creditore il debito di un'altra persona, senza che vi sia una delegazione o un incarico formale da parte del debitore originario. A seguito di questo accordo stipulato direttamente tra il terzo e il creditore, il nuovo debitore e quello originario rimangono obbligati insieme per l'intero debito, a meno che il creditore non dichiari espressamente di liberare il debitore originario.

Per quanto riguarda le difese che il terzo può opporre al creditore, non sono ammesse le eccezioni relative ai rapporti interni tra il terzo e il debitore originario, salvo diversa pattuizione. Il terzo può invece far valere le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, purché non siano personali a quest'ultimo e non derivino da fatti avvenuti dopo l'espromissione.

Il testo vieta inoltre al terzo di opporre al creditore la compensazione che avrebbe potuto far valere il debitore originario, anche nell'ipotesi in cui i presupposti della compensazione si fossero già verificati prima dell'accordo di espromissione.

Quando si applica

  • Un genitore che si accorda direttamente con il locatore per assumere il debito del canone di locazione arretrato del figlio, senza previo incarico del figlio.
  • Una società controllante che si impegna spontaneamente verso un fornitore a saldare la fattura scaduta di una propria controllata.
  • Un socio che assume verso l'istituto di credito il debito di una società di persone per evitare l'avvio di un'azione esecutiva.

Cosa questo articolo non dice

  • L'accordo con cui il debitore incarica un terzo di pagare o di assumersi il debito, fattispecie disciplinata dalla delegazione (Art. 1268).
  • L'accordo stipulato direttamente tra il debitore e un terzo per la gestione del debito, regolato dalle norme sull'accollo (Art. 1273).

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