Art. 129-bis Codice Civile

Responsabilità coniuge e terzo per nullità - Art. 129-bis

Indennità per nullità matrimoniale: coniuge in mala fede deve mantenimento triennale più alimenti; terzo responsabile solidale.

Testo ufficiale Art. 129-bis Codice Civile — Italia

Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce gli obblighi economici del coniuge che ha causato la nullità del matrimonio (in mala fede) verso l'altro coniuge che era in buona fede (cioè ignaro della causa di nullità). L'obbligo principale è un'indennità congrua, che deve includere una somma pari al mantenimento per tre anni. Inoltre, il coniuge in mala fede deve prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, a meno che non ci siano altri obbligati (come i parenti).

Se la nullità è imputabile anche a un terzo (ad esempio, chi ha aiutato a nascondere un impedimento), quel terzo deve pagare la stessa indennità. Se il terzo ha agito insieme a uno dei coniugi, sono entrambi responsabili in solido, cioè il coniuge in buona fede può chiedere l'intera somma a uno solo di loro.

Quando si applica

  • Un uomo si sposa sapendo di essere già sposato; la moglie ignara scopre la verità e ottiene l'annullamento. Lui deve pagarle un'indennità che copra almeno tre anni di mantenimento.
  • Una donna si sposa nascondendo una malattia che rende nullo il matrimonio; il marito in buona fede chiede l'annullamento. Lei deve corrispondergli l'indennità e gli alimenti se non ha altri parenti obbligati.
  • Un amico della sposa convince il futuro marito a non rivelare un precedente vincolo; il matrimonio viene annullato. L'amico è tenuto a pagare l'indennità insieme al coniuge in mala fede.
  • Un ufficiale di stato civile celebra un matrimonio nonostante sappia che manca un requisito; il matrimonio è annullato. L'ufficiale può essere chiamato a pagare l'indennità al coniuge in buona fede.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si occupa della nullità del matrimonio per vizi del consenso (violenza, errore) – quelle sono disciplinate da altre norme.
  • Non regola i casi in cui entrambi i coniugi sono in buona fede: per quelli si applica l'articolo 129 (matrimonio putativo).
  • Non prevede un risarcimento danni ulteriore oltre l'indennità e gli alimenti; per danni extra occorre provarli in separato giudizio.
  • Non si applica alle unioni civili o ai matrimoni celebrati all'estero non riconosciuti in Italia.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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