Art. 129 Codice Civile

Assegno temporaneo nel matrimonio putativo - Art. 129

Se il matrimonio è nullo ma entrambi erano in buona fede, il giudice può fissare un assegno temporaneo fino a tre anni per chi non ha redditi né nuove nozze.

Testo ufficiale Art. 129 Codice Civile — Italia

Diritti dei coniugi in buona fede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un matrimonio viene dichiarato nullo, si definisce putativo se celebrato in buona fede, ossia nell'ignoranza della causa di invalidità. L'articolo 129 disciplina il caso in cui entrambi i coniugi fossero in buona fede al momento delle nozze.

In questa circostanza, la norma prevede la possibilità per il giudice di stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di versare somme periodiche di denaro all'altro. Tale importo è determinato in proporzione alle sostanze di chi lo versa, e la misura ha una durata temporale limitata che non può superare i tre anni.

L'erogazione di queste somme è subordinata a due condizioni specifiche riguardanti il beneficiario: l'assenza di adeguate entrate proprie e il non essere passato a nuove nozze. La disciplina per la tutela e la gestione dei figli esula da questa regola e rinvia all'articolo 155.

Quando si applica

  • Due coniugi scoprono che il loro matrimonio è nullo per un vizio formale ignorato da entrambi, ed uno dei due non possiede redditi propri adeguati.
  • Un matrimonio viene annullato e l'ex coniuge privo di mezzi e non risposato richiede un sostegno economico temporaneo all'altro coniuge facoltoso.
  • La determinazione della durata massima triennale per il contributo economico successivo alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui la causa di nullità sia imputabile alla mala fede di uno solo dei coniugi o di un terzo, previsti dall'articolo 129-bis.
  • L'assegno di separazione o di divorzio a tempo indeterminato nel regime ordinario di scioglimento del matrimonio.
  • Le disposizioni sull'affidamento e sul mantenimento dei figli, rinviate all'articolo 155.

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